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Decreto — n. 31208/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Civil Court declares civil proceedings extinguished due to automatic termination under new procedural law.

Numero d'incarto Decreto — n. 31208/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the civil proceedings extinguished following a decree by the Court of First Instance of Liguria. The lower court ruled that the insertion of the case into a specific list under the new law automatically terminated the litigation without a formal denial. Consequently, the court upheld this procedural outcome, confirming that the process ended by operation of law rather than by party action.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a case is listed for automatic termination under the new procedural framework, the proceedings are extinguished by operation of law, and the opposing party's appeal against this extinction is inadmissible.

Parole chiave

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procedural extinction automatic termination civil procedure law list of cases litigation closure assistenza amministrativa fiscale internazionale contenzioso tributario crescita in giudicato della tassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27089/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro STO ITALY SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato DELLA VALLE EUGENIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LIGURIA n.57/ 05/ 2020 depositata il 20/01/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROC