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Ordinanza — n. 31200/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses VAT appeal nullity claims, allowing simplified settlement via new law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31200/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the taxpayer's claims of procedural nullity regarding the tax authority's reliance on prior criminal court findings. While the taxpayer argued the civil tribunal violated the principle of binding criminal facts, the court found the tax authority had successfully proven the specific commercial activity required for liability. Consequently, the court allowed the taxpayer to opt for a simplified settlement procedure under the new law, suspending the main proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 116 c.p.c.; Art. 132 c.p.c.: The principle that criminal court findings bind civil proceedings does not apply when the civil court independently verifies the specific factual elements necessary for tax liability, and the taxpayer may opt for simplified settlement under Art. 1, comma 186 of Law 197/2022.

Parole chiave

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tax liability binding criminal civil facts procedural nullity simplified settlement VAT recovery factual verification tax authority burden avviso di pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 116 c.p.c.
Con il primo motivo si denuncia: “Nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell'art. 116 c.p.c., per avere la CTR disatteso i fatti accertati in sede penale, i quali erano i medesimi posti a fondamento dell'accertamento tributario, e ciò in ragione dell'art.
Art. 132 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
116 c.p.c., per avere la CTR disatteso i fatti accertati in sede penale, i quali erano i medesimi posti a fondamento dell'accertamento tributario, e ciò in ragione dell'art. 360[, comma 1,] n.
Art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
TQ5060400986/2014 per il recupero dell’IVA indicata in fattura ex art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972 (decr.
Law 197/2022, Art. 1, comma 186
Con il primo motivo si denuncia: “Nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell'art. 116 c.p.c., per avere la CTR disatteso i fatti accertati in sede penale, i quali erano i medesimi posti a fondamento dell'accertamento tributario, e ciò in ragione dell'art.
Law 197/2022, Art. 1, comma 192
Con il primo motivo si denuncia: “Nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell'art. 116 c.p.c., per avere la CTR disatteso i fatti accertati in sede penale, i quali erano i medesimi posti a fondamento dell'accertamento tributario, e ciò in ragione dell'art.
Law 197/2022, Art. 1, comma 197
Con il primo motivo si denuncia: “Nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell'art. 116 c.p.c., per avere la CTR disatteso i fatti accertati in sede penale, i quali erano i medesimi posti a fondamento dell'accertamento tributario, e ciò in ragione dell'art.
art. 38 c.c
di Fermo notificava alla AC Monturanese, in persona di PACIONI Giancarlo, presidente e responsabile in solido ex art. 38 c.c., avviso di accertamento n.
art. 2697 c.c
Il Pacioni “interponeva appello […], contestando la violazione dell’art. 2697 c.c.
art. 116 c.p
Con il primo motivo si denuncia: “Nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell'art. 116 c.p.c., per avere la CTR disatteso i fatti accertati in sede penale, i quali erano i medesimi posti a fondamento dell'accertamento tributario, e ciò in ragione dell'art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9855/2022 R.G. proposto da : PACIONI GIANCARLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE LIBIA 25, presso lo studio dell’avvocato BONTEMPI LUCA (BNTLCU71P01D653K) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VANNUCCI MAURIZIO VINCENZO (VNNMZV67L06H769J) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLE MARCHE - ANCONA n.1253/2021 depositata i l 18/10/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/10/2023 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. Rilevato che:

1. A seguito di attività di controllo compiuta nei confronti di ASSOCIAZIONE CULTURALE MONTURANESE e di SOCIET À SPORTIVA MONTURANESE, da cui era emerso che l’AC Monturanese era in realtà un soggetto fittiziamente interposto tra le ditte che acquistavano spazi pubblicitari e la SS Monturanese, in data 30 dicembre 2014, l’Agenzia delle entrate-D.P. di Fermo notificava alla AC Monturanese, in persona di PACIONI Giancarlo, presidente e responsabile in solido ex art. 38 c.c., avviso di accertamento n. TQ5060400986/2014 per il recupero dell’IVA indicata in fattura ex art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972 (decr. IVA) per l’a.i. 2009 (refuso dovendo considerarsi, alla luce degli atti di parte, l’indicazione dell’a.i. 2007 contenuta nella sentenza in epigrafe).

2. In data 3 marzo 2015, il Pacioni – “in qualità di presidente dell’Associazione Culturale Monturanese” (p. 3 controric.) - “depositava tempestivo ricorso […], con il quale lamentava […] di non essere in alcun modo il rappresentante legale dell'associazione, e che aveva - per questa ragione - depositato denuncia - querela supportata da perizia grafologica affinché il Tribunale di Fermo verificasse che le firme dalle quali l'Ufficio aveva desunto la sua qualità di ‘presidente’ dell'associazione fossero certamente apocrife” (p. 2 ric.).

Costituitasi l’Agenzia, il Pacioni depositava “decreto di archiviazione del Tribunale di Fermo [...] pronunciato in esito al procedimento penale che nel frattempo era stato aperto nei suoi confronti con l’imputazione di avere emesso fatture per conto dell’associazione riguardanti operazioni commerciali inesistenti. Stabiliva il GIP del Tribunale di Fermo [che] ‘a seguito delle indagini svolte lo stesso (i.e. [il] Sig. Giancarlo Pacioni] risulta essere stato nominato presidente dell'associazione, in nome e per conto della quale avrebbe compiuto il delitto rubricato, a sua insaputa, mentre a suo nome avrebbe operato altro soggetto, per il quale si procede a parte: pertanto lo stesso non può essere ritenuto responsabile del delitto a lui scritto nella qualità’.

E ciò, anche in seguito alla consulenza tecnica d'ufficio disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo […], che aveva accertato come le firme sui contratti pubblicitari della Associazione Culturale Monturanese non fossero da attribuire al ricorrente” (pp. 2 e 3 ric.). 2.1. Con sentenza n. 306/02/16, depositata l’8 giugno 2016, la CTP di Ascoli Piceno rigettava il ricorso, ritenendo che non costituisse valido elemento di valutazione la denuncia-querela con il disconoscimento delle firme, a fronte delle puntuali argomentazioni dell’Ufficio (pp. 4 e 5 controric.).

3. Il Pacioni “interponeva appello […], contestando la violazione dell’art. 2697 c.c. e il mancato esame del decreto di archiviazione, che confermava la tesi del ricorrente[,] secondo la quale in alcun modo poteva considerarsi responsabile per le obbligazioni tributarie della associazione culturale, non rivestendo in essa un ruolo né formale né sostanziale” (p. 3 ric.). 3.1. La CTR delle Marche, con la sentenza in epigrafe, respingeva l’appello, sulla base delle seguenti motivazioni: […] [F]erma la separazione tra i giudizi penale e tributario (doppio binario) e, dunque, l'irrilevanza dell'esito penale circa il reato previsto dall[’]art. 8 [D.Lgs. n. 74 del 2000], le presunzioni che fondano la ripresa a tassazione sono idonee, invece, in ambito tributario[,] a legittimare la pretesa erariale, essendo esse plurime e convergenti intorno alla responsabilità solidale del rappresentante legale dell[’associazione].

Sul punto, giova rammentare le prove fornite dall'Ufficio circa la fattiva gestione dell'odierno appellante delle attività dell'associazione[:] dalla richiesta di attribuzione di posizione IVA, al tesseramento UISP, ai contratti di sponsorizzazione esibiti, alle dichiarazioni fiscali inviate (nelle quali è scritto[:] [F]irma del dichiarante ‘presente’), all'istanza di accertamento con adesione presentata, al verbale di consegna documenti a firma del delegato, Dott. Vita G., al libro soci e delle assemblee dei soci. […] [I]l decreto di archiviazione emesso dal GIP […] non ha accertato alcunché […].

Peraltro, è agli atti un documento del 25/10/2011 depositato dall'Agenzia delle entrate di Fermo dove il dottor Gianluca Vita autentica come vera la firma del Pacioni Giancarlo, nella qualità: seguendo la tesi del contribuente, si dovrebbe dunque ritenere che il commercialista abbia asseverato il falso. In realtà, e per restare all'argomento della falsità della sottoscrizione, numerosi sono gli elementi che fanno propendere per un coinvolgimento del Pacioni, rendendo scarsamente credibile la sua totale innocenza ed estraneità. Costui svolge attività d'impresa dal 1994 nel centro calzaturiero di Monte Urano (piccolo paese di circa 8000 abitanti) ed è pertanto da presumersi che sia munito di esperienza tale da accorgersi se ‘qualcuno’ intende approfittare della sua buona fede […]. […] [I] clienti che commissionavano la pubblicità, operatori commerciali del circondario, ben conoscevano il Pacioni […]. [Nella denuncia-querela] il Pacioni afferma che, al momento della notifica degli avvisi di accertamento, ‘… subito contattavo coloro che tutti a Monte Urano nell'ambiente calcistico conoscevano e conoscono come i dirigenti della succitata società, vale a dire il ‘presidente’ Giorgio Diomedi[, e …] venivo rassicurato che tutto si sarebbe risolto in poco tempo e senza alcuna conseguenza economica in mio danno … […] …[;] rilasciavo … al dr. Cannella, firmando un foglio in bianco, la procura per il ricorso …’. […].

Poiché la responsabilità personale solidale di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta è collegata all'attività concretamente svolta per conto di esso, l'Ufficio che invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dell'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, onere che è stato puntualmente assolto”.

4. Propone il Pacioni ricorso per cassazione con due motivi. Resiste l’Agenzia con controricorso. Considerato che:

1. Con il primo motivo si denuncia: “Nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell'art. 116 c.p.c., per avere la CTR disatteso i fatti accertati in sede penale, i quali erano i medesimi posti a fondamento dell'accertamento tributario, e ciò in ragione dell'art. 360[, comma 1,] n. 4[,] c.p.c.”. 1.1. “Per insegnamento di codesta [Suprema] Corte, ‘l'accertamento di fatto, effettuato in sede penale, vincola il giudice civile’ […]. Era quindi preciso compito della Commissione Tributaria delle Marche valutare le risultanze del processo penale per come è previsto dall'ordinamento”. La ricostruzione della CTR “è diametralmente opposta a quella accertata dal Tribunale Penale di Fermo”.

2. Con il secondo motivo si denuncia: “Nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art. 132 c.p.c., per avere i giudici regionali motivato la reiezione del gravame ricalcando le deduzioni difensive dell'Agenzia delle entrate, senza considerare le argomentazioni dedotte con il ricorso in appello dal Sig. Pacioni, così però pronunciando una motivazione meramente apparente, e ciò in relazione all'art. 360[, comma 1,] n. 4[,] c.p.c.”. 2.1. “Nel caso in esame, la CTR ha pedissequamente ricopiato (fatta salva qualche mera congiunzione o modificando singoli incisi) gran parte della memoria illustrativa depositata dall'Agenzia delle entrate nel giudizio di appello”.

3. A fronte di quanto innanzi, il difensore del contribuente, con atto del 2 ottobre 2023, risulta aver depositato telematicamente copia di istanza di definizione agevolata ex lege n. 197 del 2022 e prova del pagamento della prima rata del piano di rateazione (suddiviso in 20 rate) del dovuto.

4. A termini del comma 186 dell’art. 1 della suddetta legge, “le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia”.

A termini del comma 192, risultano definibili “le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva”. A termini del comma 197, “le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata” con la precisazione che “in tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contri