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Ordinanza — n. 31188/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax appeal regarding waste tax, ruling prior judgments do not cover different tax years.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31188/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Biagio Sturiale's appeal against the Messina municipality's waste tax assessment for 2013-2017. The court held that a prior judgment regarding waste tax years 2000-2004 does not create a res judicata effect for subsequent years because waste production conditions and exemption claims can vary annually. Consequently, the burden of proving specific exemptions for each tax year remains with the taxpayer, and the previous ruling is irrelevant to the current dispute.

Regesto Legislator

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Art. 14, comma 3, d.l. 6 dicembre 2011, n. 203; Art. 62, comma 2, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507: In waste tax disputes, a prior judgment regarding earlier tax years does not establish res judicata for subsequent years, as the conditions for waste production and exemptions are subject to annual variation, requiring the taxpayer to prove specific exemptions for each year.

Parole chiave

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waste tax assessment res judicata limitation annual tax variation burden of proof tax exemption claim Cassazione ordinanza tributary dispute tassa di bollo non pagata

Disposizioni normative citate

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Art. 14, comma 3, d.l. 6 dicembre 2011, n. 203
• l’art. 14 , comma 3, del d.l.
Art. 62, comma 2, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
203 , reiterando quanto già disposto dall’art. 62 del d.lgs.
Art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.
Con l’ unico motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art.
Art. 2909 cod. civ.
civ., la violazione dell’art. 2909 cod.
Art. 2697 cod. civ.
507 del 1993 e dell’art. 2697 cod.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R.
art. 2697 cod. civ
507 del 1993 e dell’art. 2697 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, n. 13916/2006
Tali principi sono stati riaffermati nel tempo dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. U, n. 13916/2006, Rv.
Cass. Sez. 5, n. 09512/2009
Cass. Sez. 5, n. 24433/2013
Cass. Sez. 5, n. 13498/2015
Cass. Sez. 5, n. 00003/2019
Cass. Sez. 5, n. 13152/2019
Cass. Sez. 5, n. 22130/2017
Cass. Sez. 5, n. 12979/2019
Cass. Sez. 6-5, n. 21335/2022
Sez. U, n. 13916/2006
Sez. U, n. 13916/2006, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 07522/2023 R.G. proposto da Sturiale Biagio, rappresentatoe difeso dall’Avv . Roberto Rizzo del foro di Messina, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Santi Bertino, in Roma, Piazza dei Martiri di Belfiore, n. 4 –ricorrente – contro Comune di Messina, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Concetta Franchina, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributariaregionale della Sicilia, n. 690/2023/16depositata il 23 gennaio 2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 19 ottobre 2023dal Consigliere Stefania Billi. Oggetto: Ici RITENUTO CHE la controversia ha ad oggetto l’impugnazione avverso un avviso di accertamento (n. 1554 /2018 ) riguardante il versamento della Tarsu/Tiaper gli anni dal 20 1 3 al 2017 , con cui il comune di Messina , ha contestato a Biagio Sturiale(d’ora in poi ricorrente),con riferimento ad un immobile, l’omessa presentazione della denuncia Tarsu e il mancato pagamento della stessa per un complessivo importo di € 4.810,18; la CTR, confermando la CTP, ha rigettato il ricorso , sulla base delle seguenti ragioni:

• l’art. 14 , comma 3, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 203 , reiterando quanto già disposto dall’art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ha individuato come presupposto della tassa sui rifiuti il possesso, l'occupazione e la detenzione di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani assimilati e qualsiasi ipotesi che giustifichi una riduzione o l'esenzione deve essere documentalmente provata dal contribuente e accertata dall'ente impositore; • nel caso di specie il contribuente non ha inoltrato al comune alcuna richiesta di eventuali esenzioni totali o parziali per tutto il periodo temporale considerato;

• è infondata l'eccezione di giudicato riferita a una sentenza avverso un avviso di accertamento antecedente di circa 10 anni rispetto a quello oggetto della presente controversia, in quanto la situazione accertata con il precedente avviso di accertamento non può considerarsi cristallizzata a tempo indefinito; • l'esistenza di eventuali cause esonerative deve essere provata per ogni anno d'imposta dal rico r rente ;diversamente, la preclusione da giudicato finirebbe col paralizzare l'accertamento di condotte elusive per le successive annualità d'imposta; ilricorrente propone ricorso fondato su un motivo e deposita memoria , il controricorrente si è costituito con controricorso.

CONSIDERATO CHE 1. Con l’ unico motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2909 cod. civ . , dell’art. 62 , comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993 e dell’art. 2697 cod. civ. Ad avviso del ricorrente il giudicato intervenuto tra le stesse parti con riferimento alla Tarsu dal 2000 al 2004 è opponibile in questo giudizio, in quantol’onere della prova in relazione ad una causa di esonero dal pagamento del tributo non sorge in capo al contribuente nell’ipotesi in cui il fabbricatoè ubicato in una zona delterritorio comunale dove il servizio di smaltimento dei rifiuti non è stato mai attivato. 1.1.

Il motivo è per alcuni aspetti inammissibile e, per altri, infondato. 1.2.Deve essere respinta l’eccezione di giudicato, in quanto in quanto il Collegio condivide e intende ribadire il consolidato principio di legittimità per il quale:

a) l’efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta;

b) l’efficacia del giudicato rileva, tuttavia, solo rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente;

c) l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso si giustifica, quindi, soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo. Tali principi sono stati riaffermati nel tempo dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. U, n. 13916/2006, Rv. 589696-01 e tra le tante in termini Sez. 5, n. 09512/2009, Rv. 607614–01, Sez. 5, n. 24433/2013, Rv. 628862–01, Sez. 5, n. 13498/2015, Rv. 635809–01, Sez. 5, n. 00003/2019, Rv. 653736–01, Sez. 5, n. 13152/2019, Rv. 653736–01).

Nel caso in esame la potenzialità di produzione di rifiuti e, in particolar modo, la sussistenza di cause di esonero o di riduzione è suscettibile di variazioni e, pertanto, il giudicato intercorso tra le parti per annualità precedentiè irrilevante in questo giudizio. A questo proposito sirichiama anche il condiviso orientamento di legittimità secondo cui in materia di imposta sui rifiuti, pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria,grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale(Cass.

Sez. 5, n. 22130/2017, Rv. 645621 -01 , Sez. 5, n. 12979/2019 , Rv. 653733 – 01 , Sez. 6 - 5, n. 21335/2022 , Rv. 665315 – 01 ). Per quanto fin qui esposto il motivo è infondato.1.3 La doglianza circa il malgoverno dell’art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993 è per più versi inammissibile. Nei precedenti giudizi di merito, come è stato rilevato nel controricorso e non smentito dal ricorrente, è stato accertato che l’immobile per cui è causa costituiva la residenza familiare del ricorrente, era idoneo a produrre rifiuti ed il servizio di raccolta e smaltimento nella zona era istituito e attivo.

A fronte di ciò emerge come la censura in esame: integri la riedizione (coacervata con la questione del giudicato) di una tesi difensiva già disattesa dal giudice di merito; sia priva di specificità ed autosufficienza quanto a sua rituale deduzione nei precedenti gradi di giudizio; si ponga fattualmente in contrasto con quanto seppur implicitamente ritenuto dal giudice di merito circa la regolare attivazione del servizio in ambito comunale, là dove l'eventuale mancata attivazione del servizio nella specifica zona di ubicazione avrebbe potuto comportare una riduzione della tassa appunto su richiesta del contribuente, come correttamente stabilito dal giudice di appello.

2. Da quanto esposto segue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna ilricorrente a pagare in favore del controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 1.400,00per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo pa