Court declares tax litigation extinguished due to procedural listing under new 2022 law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the registration of the case in a specific procedural list. The plaintiff, the Revenue Agency, argued that this listing confirmed the regular conclusion of the dispute under the new law, while the defendant, Clubino del Mare ASD, contested the outcome. The court ruled that the process terminated automatically because no formal objection was filed within the prescribed timeframe.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; The registration of a case in the statutory list for extinguishment of proceedings automatically terminates the legal action absent a timely request to schedule a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4286/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro IL CLUBINO DEL MARE ASD, rappresentata e difesa dall’Avv. PIGNATONE ROBERTO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SICILIA n. 3627/12/2018 depositata il 06/09/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO