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Decreto — n. 31179/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 31179/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the submission of a list by the Revenue Agency. The Revenue Agency argued that the list documents the regular conclusion of the dispute under specific legislative articles, rendering any prior denial void. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving the burden of advanced costs on the party who prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200 della legge n. 197 del 2022; The submission of a list by the tax authority automatically extinguishes the corresponding judicial proceedings unless the parties request a hearing.

Parole chiave

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tax litigation extinction Revenue Agency list automatic termination costs allocation judicial procedure end procedura giudiziaria tributaria tempestività tributaria sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3 del codice di procedura civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 60/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro SELINK SPA, rappresentata e difesa dagli Avv. MILLI MARINA e MARCHESELLI ALBERTO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. VENETO n. 360/07/2019 depositata il 13/05/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PR