Cassation court dismisses appeal against tax authority regarding extinction of tax litigation due to procedural listing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by the taxpayer against the tax authority's declaration of extinction. The lower court ruled that the litigation was extinguished because the case was listed in the official register for the reduction of tax litigation times under the 2022 law. The court upheld this procedural outcome, confirming that the listing alone constitutes a valid termination of the legal process.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax dispute is listed in the official register for the reduction of litigation times, the process is deemed extinguished, and the opposing party bears the costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11559/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro CANDURRO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’Avv. ESPOSITO WALTER, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. CAMPANIA SEZ. STACCATA SALERNO n. 8105/05/2019 depositata il 30/10/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL