Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31159/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-constitution due to failure to file a decision request within 40 days after accelerated procedure proposal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31159/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal procedure extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the accelerated procedure proposal. The appellant, Maurilio Izzo, had not constituted himself in the proceedings, leading the court to propose immediate dismissal based on the lack of procedural standing. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the legal costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis cod. proc. civ.; Art. 35, comma 6, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149: If the appellant fails to request a decision within forty days of the accelerated procedure proposal, the appeal is deemed withdrawn and the procedure extinguished.

Parole chiave

Generato dall'IA
accelerated procedure non-constitution extinguishment of proceedings failure to request decision IRPEF tax appeal

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis cod. proc. civ.
ai sensi dell’art. 380-biscod.
Art. 35, comma 6, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
Art. 369 cod. proc. civ.
nella specie, la proposta formulata dal consigliere delegato (nel senso dell’improcedibilità del ricorso) è stata comunicata al difensore della controricorrente (ma non anche al difensore del ricorrente, che non si era ritualmente costituito ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ.);
art. 369 cod. proc. civ
nella specie, la proposta formulata dal consigliere delegato (nel senso dell’improcedibilità del ricorso) è stata comunicata al difensore della controricorrente (ma non anche al difensore del ricorrente, che non si era ritualmente costituito ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ.);

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

@legalmail.it ), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento: RICORRENTE CONTRO l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale della Campania il 13 luglio 2021, n. 5846/18/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18 ottobre 2023 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo; IRPEF ILOR ACCERTAMENTO ESTINZIONERILEVATO CHE:

1. Maurilio Izzo ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione t ributaria r egionale della Campania il 13luglio 2021, n. 5846/18/2021, la quale, in controversia su impugnazione di un avviso di accertamento per l’IRPEF relativa all’anno 2012su utili extra-bilancio percepiti e non distribuiti per la partecipazione nella misura del 67% al capitale della “DLA. S.r.l.”, ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di prime cure;

2. Maurilio Izzo non si è costituitomediante deposito del ricorso notificato alla controparte;

3. l’Agenzia delle Entrate si è costituitacon controricorso ed ha provveduto all’iscrizione a ruolo;

4. il consigliere delegato allo spoglio ha formulato proposta di definizione accelerata sul presupposto della ravvisata improcedibilità del ricorso per mancata costituzione del ricorrente;

5. tale proposta è stata comunicata al difensore della controricorrente, che non ha presentato istanza per la decisione nel termine di legge; CONSIDERATO CHE:

1. ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ. (“ Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili e manifestamente infondati”), nel testo novellato dall’art. 3, comma 28, lett. g, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149: «1. Se non è stata ancora fissata la data della decisione, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto. La proposta è comunicata ai difensori delle parti.

2. Entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, può chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell'articolo 391.

3. Se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procede ai sensi dell'articolo 380-bis.1 e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96»; 2. 35, comma 6, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a tenore del quale il novellato art. 380-biscod. proc. civ. è applicabile 3. nella specie, la proposta formulata dal consigliere delegato (nel senso dell’improcedibilità del ricorso) è stata comunicata al difensore della controricorrente (ma non anche al difensore del ricorrente, che non si era ritualmente costituito ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ.);

4. prendendo atto della mancata presentazione dell’istanza di decisione entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso deve intendersi rinunciato e il procedimento deve dichiararsi estinto;

5. le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del procedimento; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 3.000 ,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito. Così deciso a Roma nell a camera di consiglio del 18 ottobre 2023. IL PRESIDENTE Dott. Oronzo De Masi