Cassation Court dismisses appeal against tax agency ruling declaring tax litigation extinguished by administrative act.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by Banco BPM against a lower court ruling that declared the tax litigation extinguished. The lower court found that the Agenzia delle Entrate's administrative act regarding the reduction of litigation times effectively concluded the dispute under specific legislative provisions. Consequently, the court upheld the decision that the process was legally terminated, leaving the costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The court establishes that an administrative act explicitly directed at reducing litigation times and documenting the regular conclusion of proceedings legally extinguishes the judicial process, thereby terminating the litigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10805/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro BANCO BPM SPA, rappresentato e difeso dall’Avv. CAMOSCI GIUSEPPE, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 5458/05/2018 depositata il 13/12/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL P