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Sentenza — n. 31147/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and declares tax litigation extinguished due to the taxpayer's request for simplified dispute resolution.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31147/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the taxpayer's request to participate in the simplified definition of pending disputes. The taxpayer submitted the necessary documentation, including the request form and the first payment installment, by the statutory deadline. Consequently, the court ruled that the proceedings were terminated without a substantive decision on the merits of the tax appeal.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 197-202 della L. n. 197/2022; The court must declare a tax dispute extinguished when the taxpayer timely deposits the request for simplified definition and the corresponding payment, thereby terminating the judicial process.

Parole chiave

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simplified dispute resolution tax litigation extinction pending disputes definition taxpayer procedural rights court of cassation ruling imposta sugli utili immobiliari imposta sull'acquisto imposta sui trasferimenti

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-202 della L. n. 197/2022
I contribuenti hanno depositato, in data 6 ottobre 2023, copia della domanda di definizione delle controversie tributarie pendenti ex art. 1, commi 186-202 della L. n. 197/2022, unitamente alla copia della PEC di trasmissione delle istanze all’Ufficio ed al modello F24 con il pagamento della prima rata.
Art. 1, commi 197 e 198 della L. n. 197/2022
I contribuenti hanno depositato, in data 6 ottobre 2023, copia della domanda di definizione delle controversie tributarie pendenti ex art. 1, commi 186-202 della L.
Art. 20, comma 1, lett. c), d.l. 30 marzo 2023, n. 34
1, commi 197 e 198, della predetta legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett.
Art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.
600, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.
600, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26341/2017 R.G. proposto da: LI VIGNI ANNA, domiciliato in Genova via Roma 11/5 rappresentata e difesa dall'avvocato BODRITO ANDREA (BDRNDR64T08D969V) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. GENOVA n. 460/2017 depositata il 29/03/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/10/2023 dal Consigliere MILENA BALSAMO.

Il P.G. ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio. FATTI DI CAUSA Anna Li Vigni impugnava l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro nella misura del 9%, oltre imposte ipotecarie e catastali, nonché l’imposta sulla somme che la stessa doveva versare al retrattato, sul rilievo che il Tribunale di Imperia, con sentenza n. 123 del 16 marzo 2015, aveva statuito il diritto della ricorrente di subentrare nella posizione soggettiva del terzo convenuto al quale la sorella, in violazione del diritto di prelazione aveva trasferito la sua quota pari a cinque sesti di un appartamento in Ventimiglia, sicchè, trattandosi di un subentro nella posizione soggettivo del primo acquirente non poteva configurarsi una ipotesi di trasferimento immobiliare.

La CTP. Di Imperia confermava la legittimità della pretesa erariale. La CTR della Liguria respingeva il gravame della contribuente, sul rilievo che il retrattato poteva chiedere il rimborso delle imposte all’Agenzia, con la conseguente legittimazione passiva all’imposizione della retraente. La contribuente ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, sulla base di sei motivi. L’Agenzia delle Entrate replica con controricorso. I contribuenti hanno depositato, in data 6 ottobre 2023, copia della domanda di definizione delle controversie tributarie pendenti ex art. 1, commi 186-202 della L. n. 197/2022, unitamente alla copia della PEC di trasmissione delle istanze all’Ufficio ed al modello F24 con il pagamento della prima rata.

All’udienza di discussione le parti hanno concluso chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio. Il P.G. ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio. RAGIONI DI DIRITTO 2. Con la prima censura si deduce la violazione dell’art. 8, lett. A e b) parte prima d.P.R 26 aprile 1986,n. 131, nonché dell’art. 67 d.P.R. 29 settembre 1973,n. 600, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc.civ.; per avere la CTR erroneamente ritenuto la legittimità dell’atto impositivo, ancorchè la stipula dell’unico trasferimento immobiliare attribuisse all’Erario la possibilità di conseguire una duplice tassazione sul medesimo atto.

Aggiunge la ricorrente che, mentre al retratto sarebbero state richieste le imposte di registro, ipotecarie e catastali sulla base del valore catastale, alla reatraente, le imposte sono state calcolate su tutte le somme ( corrispettivo e spese d’atto).

3. La seconda doglianza denuncia violazione dell’art. 8, lett. A e b) parte prima d.P.R n. 131/1986, nonché dell’art. 1, comma 47, legge 17 agosto 2005, n. 166, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc.civ.; insistendo sulla duplicazione dell’imposta anche nell’ipotesi in cui si ritenesse che al retrattato spetti il rimborso delle imposte dall’Erario invece che dalla ricorrente, così come avrebbe disposto il Tribunale di Imperia.

4. Il terzo strumento di ricorso deduce la violazione dell’art. 77, commi 1 e 3, d.P.R. n. 131/1986, ex art. 360, primo comma, n.3), cod.proc.civ.; per avere la Corte regionale addebitato alla ricorrente le imposte correlate al subingresso, sebbene dovute solo nell’ipotesi in cui il Fisco dovesse rimborsare al retrattato le somme versate in occasione dell’originario trasferimento immobiliare.

5. Con il quarto, quinto e sesto motivo si prospetta l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod.proc.civ.. Assume la contribuente che il Tribunale di Imperia avrebbe addebitato alla stessa l’onere di rimborsare al retrattato le imposte versate e che il primo acquirente non ha chiesto il rimborso delle imposte all’Agenzia, circostanze che la Commissione di appello avrebbe trascurato di valutare ai fini della decisione. Reitera, inoltre, le allegazioni difensive concernenti la determinazione delle imposte richieste sulla base del corrispettivo e delle spese stabilite dal giudice civile, e non anche sulla base del valore catastale dichiarato dallo Sposito (retrattato). 6.In via preliminare, la contribuente, a corredo dell’istanza di declaratoria di estinzione del giudizio, ha depositato copia delle domande di definizione inviate all’amministrazione con relative comunicazioni di avvenuto ricevimento, in riferimento al ricorsi odierno e copia della quietanza di pagamento della prima rata.

Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), d.l. 30 marzo 2023, n. 34, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata e, in tal caso, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate ; - ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art.1 cit. «L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200);

Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200 (comma 201). Pertanto, vista la sopra ricordata istanza della contribuente, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio. Le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate. Così decis