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Decreto — n. 31142/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax court ruling declaring tax litigation extinguished due to procedural time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 31142/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by a taxpayer against a tax court decision that declared the litigation extinguished. The lower court ruled that the procedural timeline for challenging the tax assessment had expired, citing specific articles of the 2022 tax law. Consequently, the court upheld the extinction of the proceedings and assigned the costs to the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200 della legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The court establishes that when the statutory period for filing a tax appeal expires without a request to fix a hearing, the proceedings are extinguished and costs remain with the advancing party.

Parole chiave

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tax litigation extinction procedural time limits tax appeal deadline costs allocation Corte di Cassazione impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione estensione della procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200 della legge n. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8222/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro RENDA MAURIZIO, rappresentato e difeso dagli avvocati FALCONE FRANCESCO, FALCONE GIUSEPPE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CALABRIA n.3005/ 04/ 2019 depositata il 02/09/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROC