Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new 2023 law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the submission of a document confirming the regular conclusion of the case under new legislative provisions. The plaintiff, the Revenue Agency, challenged a lower court's decision that terminated the proceedings based on the absence of a formal denial of the tax assessment. The court upheld the lower court's ruling, ruling that the procedural extinction was valid and the costs remained with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023: The insertion of a document in the prescribed list evidencing the regular conclusion of the proceedings automatically extinguishes the litigation, subject only to the parties' request to fix a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10812/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro AGRICOLA MANTOVANA SRL UNIPERSONALE, rappresentata e difesa dall’Avv. GOMMELLINI ALBERTO, nonché contro FATTORIE GUGLIELMI SRL IN LIQUIDAZIONE, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. EMILIA ROMAGNA n. 2899/01/2018 depositata il 13/12/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINT