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Ordinanza Interlocutoria — n. 31098/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands Tarsu parking tax case to lower court on discretionary classification legality.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 31098/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the appeal against a regional tax commission decision regarding parking area taxes. The lower court had annulled a municipal regulation that equated uncovered parking areas with covered storage facilities, ordering the municipality to create a new, lower-tariff category. The court recognized the administrative body's discretion in classifying waste-producing areas but noted the need for a concrete distinction between uncovered and covered spaces. Consequently, the case was remanded for a full public hearing to determine if judicial review applies to this specific technical administrative choice.

Regesto Legislator

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d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7; d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 68: The court recognizes administrative discretion in classifying waste-producing areas but remands cases to determine if judicial review applies to technical choices regarding the distinction between uncovered and covered parking spaces.

Parole chiave

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Tarsu tax classification uncovered parking areas administrative discretion waste production potential judicial review limits municipal tariff setting remand for hearing assegnazione dei posteggi auto

Disposizioni normative citate

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d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
7, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, trovi applicazione in relazione alla scelta tecnica amministrativa del Comune relativa alla classificazione delle categorie con omogenea potenzialità di rifiuti di cui all’art.
cod. proc. civ.
4, cod. proc. civ., la violazione degli artt.1 e 36 del d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23869/2018R.G. proposto da Società Cooperativa Progetto 2000 a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Lucio Modesto Maria Rossi, elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione –ricorrente – contro Publiservizi s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. –intimata – e Comune di Caserta, in persona del sindaco p.t. –intimato – Oggetto: Ici avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de lla Campania, n. 392/2018depositata il 18 gennaio 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 19 ottobre 2023dal Consigliere Stefania Billi. RITENUTO CHE la controversia ha ad oggetto l’impugnazione avverso un avviso di accertamento (n. 1121/2014/4043) riguardante il versamento della Tarsuper l’anno 2010, con cui il comune di Caserta, per mezzo della Publiservizi s.r.l. (d’ora in poi intimata), ha contestato alla Società Cooperativa Progetto 2000 a r.l. (d’ora in poi ricorrente) l’omessa presentazione della denuncia Tarsu; l’oggetto della contestazioneriguarda un’area scoperta, sita in Caserta, adibita aparcheggio a pagamento con uso esclusivo dell’ospedale civile della città e dato in concessione all’odierna ricorrente, a cui l’ente impositore aveva attribuito la categoria A 4, riferita a depositi, magazzini, autorimesse, autolavaggi , garage s per un valore complessivo di € 26.100,00; la CTP ha accolto parzialmente il ricorso , ritenendo l’illegittimità del regolamento per la Tarsu, nella parte in cui ha effettuato l’equiparazione dell’area in oggetto con gli immobili rientranti nella categoria A 4;la sentenza di primo grado ha, quindi, annullato l’atto impugnato invitando il comune ad istituire una categoria ulteriore, la cui tariffa fosse inferiore a quella prevista; la CTR ha riformato la pronuncia di primo grado e accolto l’appello dell’odiernacontroricorrente, sulla base delle seguenti ragioni:

• il d.lgs. 15 novembre 1993 , n. 507 riconosce ai comuni una sufficiente discrezionalità nell’individuare immobili che possiedano una omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;• l’ente comunale ha determinato le tariffe operando una classificazione delle categorie di locali con omogenea potenzialità di rifiuti, tenendo conto dei gruppi di attività o di utilizzazione; • con riferimento ai parcheggi il giudice di legittimità non opera la distinzione tra aree scoperte e aree coperte e il presupposto per l’imposizione è c he si tratti di area frequentata da persone da considerare in genere produttive di rifiuti; laricorrente propone ricorso fondato su tre motivi , le altre parti sono rimaste intimate.

CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. c iv . , la violazionedegli artt. 65 e 68 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507.Ad avviso della ricorrente, sulla base delle disposizioni ora richiamate nonché del principio di diritto comunitario per cui «chi inquina paga», il regolamento comunale in questione avrebbe dovuto prevedere un'apposita sottocategoria per le aree scoperte adibite a parcheggio pubblico,essendo queste caratterizzate da una peculiare potenzialità di produzione di rifiuti.

Secondo l’impostazione della ricorrente, sarebbe stato necessario operare una distinzione in base al tipo d’uso, non essendo possibile equiparare iparcheggi al chiuso con le aree scoperte adibite a parcheggio.La mancanza di tale previsione avrebbe comportato la violazione delle norme sopra richiamate. Eccepisce il giudicato intervenuto tra le stesse parti con riferimento alla Tarsu 2009.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt.1 e 36 del d.lgs. 31 dicembre n. 546 del 1992 e degli artt.112 e 132, n. 4 cod. proc. civ.Sostiene che la motivazione con cui la sentenza ha negato la distinzione tra parcheggio coperto e parcheggio scoperto sia sostanzialmenteinesistente.

3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 7 del d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546, con riferimento all’affermazione contenuta nella sentenza, secondo cui gli enti locali «hanno una certa discrezionalità nell’individuare gli immobili che abbiano una certa omogeneità nella potenzialità di produzione di rifiuti. La CTP ha q uindi arbitrariamente disapplicato il regolamento non risultando lo stesso illegittimo per incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere».

4. Questa Corte ha già deciso analoga controversia tra le stesse parti avente ad oggetto il pagamento da parte dell’odierna ricorrente dell’imposta sui rifiuti, in particolare, Cass.16686/2019 TARSU per l'anno 2008, Cass. n. 14385/2020 TARSU per l'anno 2015, Cass. n. 25244/20 TARI per l'anno 2016, Cass. n. 5744/2023 TARI per l’anno 2017. Il punto controverso è quello della legittimità della tassazione delle aree scoperte adibite a parcheggio, quale quella in oggetto, con la medesima tariffa applicabile a «depositi, magazzini, autorimesse, autolavaggi, garage». 4.1.

I precedenti richiamati hanno affermato che: - la legge non obbliga l'ente impositore a determinare in maniera rigorosamente omogenea e paritaria le tariffe in relazione agli immobili cui si riferisce il tributo, essendo l'amministrazione comunale titolare di un potere tecnico-discrezionale che deve necessariamente tenere conto delle peculiarità delle varie possibili fattispecie oggetto di regolamentazione in ragione delle caratteristiche del suo territorio e della produzione di rifiuti; - una tale valutazione, tuttavia, non può giungere a contraddire le finalità stesse e la ratiodel tributo, consistente nell'idoneità e necessità del gettito tributario a coprire i costi complessivi del servizio erogato; - l'area scoperta adibita a parcheggio, pur potendo essere qualificata come rimessa di autoveicoli,con rapporto di species a genusnon può essere totalmente equiparata all'area coperta.

Il Collegio ritiene necessario il rinvio della trattazione della presente controversia in pubblica udienza, ritenendo opportuno suscitare il pieno contraddittorio sui seguenti aspetti di rilevanza nomofilattica: «a) se, in materia di Tarsu/Tari, il potere giudiziale di disapplicazione degli atti regolamentari, riconosciuto dall’art. 7, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, trovi applicazione in relazione alla scelta tecnica amministrativa del Comune relativa alla classificazione delle categorie con omogenea potenzialità di rifiuti di cui all’art. 68, comma 2, d. lgs. 15 novembre1993, n. 507;

b) se il concetto di omogeneità delle attività e destinazioni d’area incluse nelle diverse categorie in cui sono raggruppate le tipologie di rifiuti debba essere verificato in astratto o in concreto.