Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to administrative listing of case termination.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil lawsuit extinguished after the tax authority listed the case's termination in an official registry. The bank argued for a hearing to continue proceedings, but the court found the administrative act sufficient to end the litigation. Consequently, the court ruled that the process was terminated and the costs remained with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The listing of a case's termination in the official registry constitutes a definitive extinction of the civil proceedings, barring further hearings unless explicitly requested by the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 33524/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING SPA, INTESA SANPAOLO SPA, rappresentati e difesi dagli Avv. DI SIENA MARCO, ANTONINI MASSIMO GUIDO, PELLECCHIA IRENE, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 2763/19/2019 depositata il 26/06/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PR