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Decreto — n. 31056/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil court declares lawsuit extinguished due to procedural time limits under new tax law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 31056/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the civil lawsuit extinguished because the procedural timeline for declaring the extinction of litigation judgments had expired. The lower court found that the insertion of the case into a specific list documented the regular conclusion of the dispute under new legislative provisions, with no formal objection raised. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving the costs to the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; The insertion of a case into the statutory list for extinguishing litigation judgments automatically terminates the proceedings unless parties request a hearing.

Parole chiave

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extinction of litigation procedural time limits tax dispute resolution automatic termination cost allocation rules assistenza amministrativa fiscale contenzioso tributario assoggettamento all'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15775/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro FARMER SAS DI MARIANTONIETTA COLELLA, rappresentata e difesa dall’Avv. MASTROIANNI GIULIO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. MOLISE n. 732/01/2018 depositata il 14/11/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PR