Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to automatic dismissal under new legislative time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil lawsuit extinguished following the lower court's ruling on the tax authority's appeal. The case involved a dispute over tax declaration timelines where the lower court found the proceedings automatically terminated under specific legislative provisions. The court upheld this procedural outcome, confirming that the absence of a formal denial of the tax authority's request resulted in the automatic extinction of the litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax authority's request for automatic dismissal is not formally denied within the prescribed period, the civil proceedings are extinguished by operation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10018/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro RICCI LIBERATO, rappresentato e difeso dagli Avv. CIMA ANGELO WALTERE e COLUCCI PIETRO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. MOLISE n. 497/01/2019 depositata il 04/09/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PR