Court declares tax litigation extinguished due to administrative listing of case closure under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished after the Revenue Agency listed the case's closure in the statutory directory. The taxpayers argued against this procedural termination, but the court found the administrative act sufficient to end the proceedings. Consequently, the appeal was dismissed as the substantive dispute had already been resolved by the listed administrative decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The listing of a case's closure in the statutory directory for tax litigation extinguishes the proceedings, barring further appeals unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12688/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro ZIGLIOTTO GIANMARCO, ZIGLIOTTO GIUSEPPE, rappresentati e difesi dagli Avv. BONACCORSI DI PATTI DOMENICO, STROPPARO ALBERTO, TRIVELLIN MAURO, NASCIMBEN CARLO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. VENETO n. 890/06/2019 depositata il 10/10/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL P