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Decreto — n. 31030/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new procedural law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 31030/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the transmission of a document to the Revenue Agency. The lower court ruled that this act, under the new law, automatically terminated the proceedings without a formal denial. Consequently, the appeal was dismissed as the underlying dispute no longer existed.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200 della legge n. 197/2022; Art. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023: The transmission of a document to the tax authority automatically extinguishes the litigation, rendering further appeals inadmissible.

Parole chiave

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tax litigation extinction automatic termination procedural law reform Revenue Agency judicial process closure tempestività tributaria tassazione intermedia procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200 della legge n. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
3909/16/2019 depositata il 21/06/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4782/2020 R.G. proposto da: INTERMEDIAZIONE E CONSULENZA MESSINA 3 SRL, rappresentato e difeso dall’Avv. BARRESI GAETANO, contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE GENERALE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SICILIA SEZ. STACCATA MESSINA n. 3909/16/2019 depositata il 21/06/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL