Cassation Court dismisses tax agency appeal regarding procedural extinction of civil litigation due to timely declaration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the Agenzia delle Entrate's appeal against a lower court ruling that declared a civil lawsuit extinct. The lower court found the case extinguished because the tax authority had submitted the necessary documents to formally close the proceedings under specific legislative provisions. Consequently, the court upheld the extinction of the process and the allocation of costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The court ruled that the submission of documents to declare the extinction of a lawsuit pursuant to the cited law provisions legally terminates the proceedings, barring further litigation on the same merits unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18741/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro SPECCHIA GIULIANO, rappresentato e difeso dall’Avv. ALTADONNA GIOVANNI MARIA, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LIGURIA n. 1393/05/2018 depositata il 24/10/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PR