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Ordinanza — n. 31003/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax refund denial due to procedural violation regarding prior judgment on related years.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31003/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the tax authority's appeal against a refund order, ruling that the lower court's decision violated procedural rules by failing to address a specific factual issue previously identified by the Cassation court. The lower court had previously been ordered to examine the nature of the artist's relationship with an agent and the impact of shareholdings on income, but instead issued a ruling on different tax years without resolving these core facts. Consequently, the Cassation court annulled the contested judgment and remanded the case for a new, properly motivated examination by a different panel.

Regesto Legislator

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Art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 276, secondo comma, cod. proc. civ.: A lower court decision violating a prior Cassation order to examine specific factual elements constitutes a procedural violation, requiring the case to be remanded for a new examination of those facts.

Parole chiave

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procedural violation remand for retrial tax refund denial judicial precedent IRAP tax artistic activity procedural economy reddito da attività lucrativa dipendente

Disposizioni normative citate

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Art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.
Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione degli art. 384, comma secondo, cod.
Art. 276, secondo comma, cod. proc. civ.
Tanto premesso, tenuto conto della regola stabilita dall’art. 276, secondo comma, cod. proc. civ. circa l’ordine logico-giuridico di trattazione delle questioni, va esaminat o ed accolt o il secondo motivo, la cui fondatezza assorbe ogni altra questione dibattuta fra le parti.
art. 276 c.p
Tanto premesso, tenuto conto della regola stabilita dall’art. 276, secondo comma, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. 11/05/2018, n. 11458
276 c.p.c.» (Cass. 11/05/2018, n. 11458, Cass.28/05/2014, n.
Cass. 28/05/2014, n. 12002
Cass. S.U. 08/05/2014, n. 9936
Cass. sez. 5, 9 ottobre 2013, n. 22941
Di poi, va dato atto che , tenuto conto delle condizioni e dei limiti in cui – secondo la giurisprudenza di questa Corte, può dedursi, riguardo all’IRAP, il giudicato formatosi riguardo a diverse annualità (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 9 ottobre 2013, n. 22941; Cass.
Cass. sez. 5, 29 gennaio 2014, n. 1837
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3489/2021R.G. proposto da: BAGLIO CATALDO, rappresentato e difeso dall’Avvocato Fausta Brighenti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del detto difensore sito in Modena alla via Castellaro, n. 31con indirizzo pec fausta.brighenti@ordineavvmodena.it. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 1684/01/2020, depositata in data22 luglio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2023 dal Consigliere Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:

1. Cataldo Baglio, attore cinematografico, presentava istanza di rimborso per la somma complessiva di € 131.001,08, versata a Din. Rimb. IRAP 2007/08/09/10 titolo di IRAP negli anni d'imposta 2007, 2008, 2009, 2010; in particolare, riteneva insussistente il presupposto del tributo, atteso lo svolgimento dell'attività̀ professionale in assenza di elementi organizzativi, dipendenti, collaboratori anche occasionali; senza lo sfruttamento di beni immobili, essendo l’attività̀ esercitata presso sedi o strutture messe a disposizione dai committenti o nella propria abitazione e a mezzo di pochi beni strumentali di modico valore. L'amministrazione finanziaria, tuttavia, notificava atto di diniego di rimborso (prot. n. 2014/16) in ragione della ritenuta sussistenza del presupposto d'imposta ai fini IRAP da ravvisarsi, nel caso di specie, nelle spese documentate di importo elevato nonch́ nella detenzione di partecipazione in diverse società.

2. Avverso il detto provvedimento di diniego, il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Milano e si costituiva l’Ufficio con controdeduzioni, ribadendo la legittimità̀del proprio operato.

3. La C.t.p., con sentenza n. 1545/17/2015, respingeva il ricorso, ritenendo che, avvalendosi l’artista per l’espletamento della sua attività̀di società̀ a latere e disponendo di redditi di entità superiore al milione, sussistesse il presupposto impositivo dato dall’autonoma organizzazione.

4. Contro la decisione proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. della Lombardiae resisteva l’ U fficio con controdeduzioni.

5. Tale Commissione, in riforma della pronuncia di prime cure, condannava l’Ufficio alla restituzione di quanto pagato a titolo di IRAP per le dette annualità, ritenendo inconferenti le argomentazioni del giudice di primo grado.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, l’Ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi. La Corte, con ordinanza n. 26322 del 2017, accoglieva entrambe le censure e rinviava alla C.t.r. in diversa composizione affinché verificasse, con analisi in fatto, la natura del rapporto tra l’artista e l’agente nonch́ l’incidenza delle partecipazioni societarie ai fini dell’incremento reddituale della propria attività artistica.

7. Cataldo Baglio riassumeva tempestivamente il giudizio dinanzi la C.t.r. della Lombardia e la Commissione, con sentenza n. 1684/01/2020, depositata in data 22 luglio 2020, rigettava il gravame confermando la pronuncia di prime cure.

8. Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Ufficio ha resistito con controricorso. La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del l’11 ottobre 2023. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4 , c od. p roc . c iv . per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha pedissequamente riportato in motivazione il testo di un’altra sentenza. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione degli art. 384, comma secondo, cod. proc. civ. e 132 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3,c od . p roc . c iv .

» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., riportando in fatto la motivazione di un’altra sentenza, non ha ottemperato all’analisi in fatto prescritta dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 26322 del 2017. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 546, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., avendo motivato per relationem alla sentenza della C.t.r.

Lombardia n. 831/17/2019 e ritenendo sussistente il presupposto dell’autonoma organizzazione seppur senza aver analizzato nel merito le partecipazioni in società del Baglio nonch́ la natura del rapporto con l’agente Agidi.

2. Tanto premesso, tenuto conto della regola stabilita dall’art. 276, secondo comma, cod. proc. civ. circa l’ordine logico-giuridico di trattazione delle questioni, va esaminat o ed accolt o il secondo motivo, la cui fondatezza assorbe ogni altra questione dibattuta fra le parti. La causa, infatti, può essere decisa sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, secondo l'indirizzo espresso da questa Corte: «a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.» (Cass. 11/05/2018, n. 11458, Cass.28/05/2014, n. 12002, Cass.

S.U. 08/05/2014, n. 9936). 2.1. Non può disconoscersi che la sentenza impugnata costituisce la copia della sentenza n. 831/17/2019 resa dalla C.t.r. di Milano in un altro giudizio pendente tra Cataldo Baglio e l’Agenzia delle Entrate; pertanto, attraverso la trascrizione di altra decisione della C.t.r., riferita a diverse , successive annualità d’imposta (dal 2011 al 2013), la sentenza in questa sede impugnata è venuta meno a quanto statuito da questa Corte con la succitata ordinanza n. 26322/2017, con la quale era demandato al giudice di rinvio di accertare, in fatto, la natura, la struttura e la funzione del rapporto tra artista ed agente e l’incidenza delle partecipazioni societarie del contribuente ai fini dell’incremento reddituale della propria attività artistica, con ciò incorrendo nella denunciata violazione dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., ciò assorbendo anche la denunciata carenza assoluta di motivazione. 2.2.

Di poi, va dato atto che , tenuto conto delle condizioni e dei limiti in cui – secondo la giurisprudenza di questa Corte, può dedursi, riguardo all’IRAP, il giudicato formatosi riguardo a diverse annualità (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 9 ottobre 2013, n. 22941; Cass. sez. 5, 29 gennaio 2014, n. 1837) - non può acquisire efficacia preclusiva dell’accertamento dellecircostanze di fatto, che possono essere diverse, riferite alle annualità oggetto della presente controversia, il giudicato favorevole all’Amministrazione intervenuto, in pendenza del presente giudizio, per le annualità dal 2011 al 2013, di cui al l’ordinanza di questa Corte n. 21338 depositata il 19/07/2023 .

3. Dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso segue l’assorbimento del primo e del terzo.

4. In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso e, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi alla Corte di Giustizia di secondo grado della Lombardia, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo e, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia di secondo grado della Lombardia, affinché, in diversa composizione, proced