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Decreto — n. 31000/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax agency appeal declaring civil litigation extinguished by legislative decree.

Numero d'incarto Decreto — n. 31000/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the Agenzia delle Entrate's appeal against a lower court ruling that declared the civil litigation extinguished. The lower court found that the insertion of the case into a specific legislative decree list, pursuant to Article 1 of Law No. 197/2022, documented the regular conclusion of the dispute without any formal denial. Consequently, the court held that the procedural extinction was effective, leaving the advanced litigation costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; The insertion of a case into the statutory list for the reduction of litigation times constitutes a definitive declaration of extinction, barring further procedural steps unless parties explicitly request a hearing.

Parole chiave

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litigation extinction legislative decree tax litigation procedural conclusion costs allocation civil procedure supreme court revisione della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
10142/04/2018 depositata il 23/11/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 391 cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8229/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro DI GREGORIO NATASCIA, DI GREGORIO MARIA, DI GREGORIO GIUSEPPE FRANCESCO, DI GREGORIO GROUP SAS, rappresentati e difesi dall’Avv. IZZO MICHELE, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. CAMPANIA SEZ. STACCATA SALERNO n. 10142/04/2018 depositata il 23/11/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL