Civil procedure dismissed: tax authority wins on automatic extinction of lawsuit due to administrative listing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinguished following the tax authority's successful appeal against a lower court's judgment. The lower court had ruled that the lawsuit was formally concluded because the tax documents were listed in an official registry under specific 2022 legislative provisions. Consequently, the appellate court upheld this procedural outcome, confirming that the listing of the case file automatically terminated the litigation without requiring a formal denial of the claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax dispute is listed in the official registry of extinguished proceedings under the new legislative framework, the litigation is automatically terminated and the costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7589/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro BALLARIN GIULIANA, rappresentata e difes a dall'avvocato CERBINO LUDOVICA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Veneto n. 625/ 07/ 2019 depositata il 16/07/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESS