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Ordinanza — n. 30987/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to tax settlement agreement terminating the subject matter of the dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30987/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cessation of the subject matter of the dispute following a negotiated tax settlement agreement homologated by the Tribunal. The taxpayer had previously challenged a tax assessment regarding electricity excise duties, but the parties subsequently reached an agreement to restructure debts. The Court ruled that this intervening agreement nullified the effectiveness of the contested judgment, thereby terminating the litigation without a substantive ruling on the tax liability.

Regesto Legislator

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Art. 182-ter della l. fall., Art. 118 comma 1 disp. att. cod. priv.: A tax settlement agreement homologated after the filing of a cassation appeal terminates the subject matter of the dispute, necessitating a declaration of cessation rather than a judgment on the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax settlement agreement cessation of subject matter homologated transaction tax restructuring litigation termination tax liability cassation appeal esenzione dalle imposte sull'energia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 182-ter della l. fall.
decreto del 10.11.2022, allegato alla memoria), dell’accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale, ex art. 182-ter della l. fall., comprensivo dei debiti tributari oggetto del presente giudizio (cfr.
Art. 118 comma 1 disp. att. cod. priv.
25307, non massimata, resa tra le medesime parti ed alla quale si rinvia, altresì, quale precedente specifico, ex art. 118, comma 1, disp.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, 11.4.2018, n. 8980
Cass., Sez. 5, 29.4.2022, n. 13471
650327-01), oltre che dell'originario avviso di accertamento, riespandendosi il potere impositivo erariale solo ove la transazione in parola venga meno in conseguenza dell'inadempimento del contribuente e della disposta risoluzione del concordato preventivo (Cass., Sez. 5, 29.4.2022, n. 13471, Rv.
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Testo completo

p. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5706-2022, proposto da: FER S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE (già CONSORZIO FORTORE ENERGIA) (C.F. 03562690713), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli AVV.TI NICOLA LUCARIELLO (nicolalucariello@ordineavvocatiroma.org) e MARCO PAGANUZZI (marcopaganuzzi@ ordineavvocatiroma.org) , presso il cui studio è elett.te dom.ta in ROMA, alla VIA DELLA SCROFA, n. 57; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. 87210890584), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 962/04/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA-ROMAGNA, depositata il 13/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che la FER S . C . P . A . ( già CONSORZIO FORTORE ENERGIA ) impugnò, innanzi alla C.T.P. di Ferrara, un avviso di pagamento per l’anno di imposta 2012, relativo all’accise sull’energia elettrica fornita ai propri consorziati; che l’adita C.T.P., con sentenza n. 264/2016, rigettò il ricorso; che la FER S . C . P . A . IN LIQUIDAZIONE (già CONSORZIO FORTORE ENERGIA ) propose appello innanzi alla C.T.R. della Emilia-Romagna la quale, con sentenza n. 1392/07/17 accolse il gravame, ritenendo la contribuente qualificabile, rispetto all’energia elettrica prodotta e rivenduta ai propri consorziati, alla stregua di un auto-produttore e, quindi, esente dal pagamento della relativa accisa, ex art. 52, comma 3, lett.

b) del T.U.A.; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE DOGANE propose ricorso innanzi a questa Corte che, con ordinanza 11.9.2020, n. 18861, cassò la citata sentenza n. 1392/07/2017, osservando come “differentemente da quanto sostenuto dalla controricorrente, che l'esenzione prevista dall'art. 52, comma 3, lett. b), T.U. Accise, con riferimento all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, è limitata all'utilizzazione che fa dell'energia medesima il soggetto autoproduttore ed è di stretta interpretazione: deve, pertanto, riconoscersi l'esenzione unicamente alla società consortile che produce l'energia, nei limiti del consumo dalla stessa praticato, e non già per l'ipotesi in cui la società consortile ceda l'energia elettrica a distinti soggetti giuridici quali sono i consorziati (nello stesso senso, sebbene con riferimento alle addizionali locali sull'energia elettrica, vd.

Cass. civ., 9 aprile 2014, n. 8293; Cass. civ., 12 settembre 2008, n. 23529), pena facili ed intuibili elusioni della disposizione agevolativa” e rinviando alla medesima C.T.R. dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, per un riesame della controversia; che l’ AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI riassunse, quindi, il giudizio innanzi alla C.T.R. dell’Emilia-Romagna che, con sentenza 13.7.2021, n. 962, rigettò il gravame originariamente proposto dalla contribuente, osservando –per quanto in questa sede ancora rileva – come quella non potesse considerarsi auto-produttrice esente, essendo stata l’energia autoprodotta non già impiegata per il solo uso proprio, ma altresì distribuita ai propri consorziati né, in ogni caso, potendo la FER invocare alcun legittimo affidamento – peraltro limitato, al più, agli aspetti sanzionatori e non al tributo; che avverso tale decisione la FER S .

C . P . A . IN LIQUIDAZIONE (già CONSORZIO FORTORE ENERGIA )ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi; si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI , la quale ha depositato, altresì, memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Rilevato che, con istanza depositata il 15 - 16.5.2023 , parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, a seguito di intervenuta omologazione, da parte del Tribunale di Forli (cfr. decreto del 10.11.2022, allegato alla memoria), dell’accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale, ex art. 182-ter della l. fall., comprensivo dei debiti tributari oggetto del presente giudizio (cfr. la p. 4, cpv., del decreto di omologazione); che l’ AGENZIA DELLE DOGANE ha confermato l’intervenuto accordo, depositando telematicamente, in data 28.9.2023, memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. contenente l’accettazione della rinuncia al presente ricorso; che –come già osservato da questa stessa Corte con ordinanza del 25.8.2023, n. 25307, non massimata, resa tra le medesime parti ed alla quale si rinvia, altresì, quale precedente specifico, ex art. 118, comma 1, disp. att. cod. priv. - nel processo tributario, la transazione fiscale ex art. 182-ter cit. conclusa dalle parti ed omologata dal competente Tribunale, sopravvenuta (come nella specie) alla sentenza impugnata con il ricorso per cassazione, impone di definire tale ricorso con la declaratoria della cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata (cfr. anche Cass., Sez.

U, 11.4.2018, n. 8980, Rv. 650327-01), oltre che dell'originario avviso di accertamento, riespandendosi il potere impositivo erariale solo ove la transazione in parola venga meno in conseguenza dell'inadempimento del contribuente e della disposta risoluzione del concordato preventivo (Cass., Sez. 5, 29.4.2022, n. 13471, Rv. 666515-01); che, per altro verso e a tale ultimo proposito (benché si tratti di circostanza non rilevante ai fini della definizione del presente giudizio), con memoria depositata il 28.9.2023, la parte controricorrente ha altresì dichiarato essere intervenuto l’integrale pagamento di quanto dovuto, con richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere; che l’esito della controversia, a seguito della sopravvenuta transazione fiscale, determina la integrale compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio di legittimità; che, il tenore della pronunzia, che è di cessazione della materia del contendere e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude – trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione – l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012;

P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo tra le parti, determin