Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new procedural law regarding declaration of extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished, ruling that the lower court's decision to terminate the proceedings was legally correct. The plaintiff argued against the automatic extinction, but the court found the case ended per se under the new procedural law. Consequently, the appeal was dismissed because the underlying dispute had already terminated without a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; When a tax dispute is listed for automatic extinction under new procedural rules, the litigation terminates without a substantive ruling, and appeals against this procedural termination are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25632/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro VITAL CHIMICA DI VITALITI LORENZO C. SAS, rappresentati e difesi dall’Avv. ABBADESSA GIANMARCO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SICILIA SEZ. STACCATA CATANIA n. 598/06/2019 depositata il 01/02/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO