Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30985/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to tax settlement agreement terminating the subject matter of the dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30985/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cessation of the subject matter of the dispute following a tax restructuring agreement homologated by the Tribunal of Forlì. The taxpayer and the Customs Agency had previously contested tax notices regarding electricity excise duties, but the dispute was resolved through a negotiated settlement. Consequently, the Court ruled that the original judgment lost its effect because the parties reached a binding agreement, thereby terminating the litigation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 182-ter della l. fall., Art. 118 disp. att. cod. priv.: A tax restructuring agreement homologated after the filing of a cassation appeal terminates the subject matter of the dispute, rendering the appealed judgment ineffective and necessitating the declaration of cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax restructuring agreement cessation of subject matter homologated settlement tax litigation termination effect of appeal judgment fiscal transaction Cassation appeal dismissal imposta sull'energia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 182-ter della l. fall.
decreto del 10.11.2022, allegato alla memoria), dell’accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale, ex art. 182-ter della l. fall., comprensivo dei debiti tributari oggetto del presente giudizio (cfr.
Art. 118, comma 1, disp. att. cod. priv.
25307, non massimata, resa tra le medesime parti ed alla quale si rinvia, altresì, quale precedente specifico, ex art. 118, comma 1, disp. att. cod. priv. - nel processo tributario, la transazione fiscale ex art.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. U, 11.4.2018, n. 8980
Cass., Sez. 5, 29.4.2022, n. 13471
650327-01), oltre che dell'originario avviso di accertamento, riespandendosi il potere impositivo erariale solo ove la transazione in parola venga meno in conseguenza dell'inadempimento del contribuente e della disposta risoluzione del concordato preventivo (Cass., Sez. 5, 29.4.2022, n. 13471, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

p. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 31841-2021, proposto da: FER S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE (già CONSORZIO FORTORE ENERGIA) (C.F. 03562690713), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli AVV.TI NICOLA LUCARIELLO (nicolalucariello@ordineavvocatiroma.org) e MARCO PAGANUZZI (marcopaganuzzi@ ordineavvocatiroma.org) , presso il cui studio è elett.te dom.ta in ROMA, alla VIA DELLA SCROFA, n. 57; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. 87210890584), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 552/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 13/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che la FER S . C . P . A . ( già CONSORZIO FORTORE ENERGIA ) impugnò, innanzi alla C.T.P. di Livorno, quattro avvisi di pagamento per gli anni di imposta 2010-2013, relativi all’accise sull’energia elettrica fornita ai propri consorziati; che l’adita C.T.P., con sentenza n. 237/2018, accolse il ricorso; che, tanto l’ AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI , quanto la FER S . C . P . A . IN LIQUIDAZIONE (già CONSORZIO FORTORE ENERGIA ) proposero appello, rispettivamente principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della Toscana la quale, con sentenza n. 552/2021, depositata il 13.5.2021, accolse il gravame principale, con declaratoria di inammissibilità di quello incidentale (ritenuto comunque infondato nel merito), osservando -per quanto in questa sede ancora rileva - come la contribuente non potesse considerarsi auto-produttore esente, essendo stata l’energia autoprodotta non già impiegata per il solo uso proprio, ma altresì distribuita ai propri consorziati; che avverso tale decisione la FER S .

C . P . A . IN LIQUIDAZIONE (già CONSORZIO FORTORE ENERGIA )ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi; si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI , la quale ha depositato, altresì, memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Rilevato che, con istanza depositata il 16-17.5.2023, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, a seguito di intervenuta omologazione, da parte del Tribunale di Forli (cfr. decreto del 10.11.2022, allegato alla memoria), dell’accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale, ex art. 182-ter della l. fall., comprensivo dei debiti tributari oggetto del presente giudizio (cfr. la p. 4, cpv., del decreto di omologazione); che l’ AGENZIA DELLE DOGANE ha confermato l’intervenuto accordo, depositando telematicamente, in data 28.9.2023, memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. contenente l’accettazione della rinuncia al presente ricorso; che -come già osservato da questa stessa Corte con ordinanza del 25.8.2023, n. 25307, non massimata, resa tra le medesime parti ed alla quale si rinvia, altresì, quale precedente specifico, ex art. 118, comma 1, disp. att. cod. priv. - nel processo tributario, la transazione fiscale ex art. 182-ter cit. conclusa dalle parti ed omologata dal competente Tribunale, sopravvenuta (come nella specie) alla sentenza impugnata con il ricorso per cassazione, impone di definire tale ricorso con la declaratoria della cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata (cfr. anche Cass., Sez.

U, 11.4.2018, n. 8980, Rv. 650327-01), oltre che dell'originario avviso di accertamento, riespandendosi il potere impositivo erariale solo ove la transazione in parola venga meno in conseguenza dell'inadempimento del contribuente e della disposta risoluzione del concordato preventivo (Cass., Sez. 5, 29.4.2022, n. 13471, Rv. 666515-01); che, per altro verso e a tale ultimo proposito (benché si tratti di circostanza non rilevante ai fini della definizione del presente giudizio), con la medesima memoria depositata il 28.9.2023, la parte controricorrente ha altresì dichiarato essere intervenuto l’integrale pagamento di quanto dovuto, con richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere; che l’esito della controversia, a seguito della sopravvenuta transazione fiscale, determina la integrale compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio di legittimità; che, il tenore della pronunzia, che è di cessazione della materia del contendere e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude – trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione – l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012;

P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo tra le parti, determinativo del venir meno dell'effi