Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new law after tax authority lists case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil lawsuit extinguished following the tax authority's inclusion of the case in a specific list. The lower court ruled that the procedural act of listing the case in the official register automatically terminated the proceedings under the new legislative framework. Consequently, the court upheld this decision, confirming that the litigation ended without a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The inclusion of a case in the statutory list for automatic extinction terminates the proceedings, barring further action unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4450/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro SNS RICCIA SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato CIMA ANGELO WALTER unitamente all'avvocato COLUCCI PIETRO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Molise n. 410/ 01/ 2019 depositata il 17/06/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCE