Cassation court dismisses tax appeal as taxpayer accepted simplified settlement and paid first installment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer formally accepted the simplified settlement procedure and paid the first installment. The Regional Tax Commission had previously rejected the tax office's appeal regarding VAT rates on renovation works, but the taxpayer chose to settle the dispute instead. Consequently, the court ruled that the litigation must be terminated with costs shared between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 197 l. 29/2022; When a taxpayer accepts a simplified tax settlement and pays the first installment, the judicial proceeding is extinguished and the appeal is dismissed.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
nunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9232/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro contro PORTO TURISTICO MARINA DI RAGUSA S.p.A.(C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. dall’Avv. SALVO MUSCARA’ (C.F. MSCSVT46P16A028O) in virtù di procura speciale allegata al controricorso, nonché dall’Avv.
ALESSANDRA LEONARDI (C.F. CLNRLSN74M71C351R) in virtù di Oggetto: tributi – definizione agevolata N.9232/22 R.G. Est. F. D’Aquino procura in calce alla memoria di costituzione in data 22 giugno 2023, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. GIUSEPPE SPATA in Roma, via Piemonte n. 32 –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 976/17/22 depositata in data 4 febbraio 2022 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 20 ottobre 2023.
RILEVATO CHE La società contribuente PORTO TURISTICO MARINA DI RAGUSA S.p.A. ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2008, per IVA e sanzioni amministrative, con cui a seguito di PVC, si accertava l’erronea applicazione dell’aliquota IVA al 10% anziché al 20%; che la CTP di Catania ha accolto il ricorso; che la CTR della Sicilia, con sentenza in data 4 febbraio 2022, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo che gli interventi interessati dall’accertamento erano – sulla base di una C.T.P. in atti, che individuava anche le opere preesistenti - relativi a opera di ristrutturazione edilizia e non a ricostruzione ex novo, per le quali spettava l’aliquota agevolata – di cui al punto 127 - quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; che ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a due motivi, cui resiste con controricorso il contribuente.
CONSIDERATO CHE La controricorrente ha dichiarato di volersi avvalere della sospensione di cui all’art. 1, comma 197 l. 29 dicembre 2022, n. 197; che con memoria in data 25 settembre 2023 parte controricorrente ha dato atto di essersi avvalsa della suddetta definizione agevolata, N.9232/22 R.G. Est. F. D’Aquino corrispondendo la prima rata in esecuzione della suddetta definizione agevolata; che risultano allegate la domanda di definizione agevolata con relativa ricevuta e il pagamento della prima rata, per cui il giudizio va dichiarato estinto, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
P. Q. M. La Cort