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Ordinanza Interlocutoria — n. 30956/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal regarding insufficient motivation and improper notification of tax assessment notice.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 30956/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision to annul a tax assessment notice. The agency argued the notice lacked proper motivation and copies of verification documents, while the taxpayer contended the notice was validly served to her as the heir of the deceased managing partner. The court rejected these claims, ruling that the notice contained sufficient essential data and that service to the heir was legally correct under the relevant tax regulations.

Regesto Legislator

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Art. 7 L. 212/2000; Art. 42 D.P.R. 600/1973; Art. 2697 c.c.: The tax assessment notice is valid if it contains essential data regarding the verification results and invoices, even if full copies are not attached, and service to the heir of the deceased managing partner is proper.

Parole chiave

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tax assessment notice insufficient motivation improper notification heir of deceased partner tax verification documents ricupero d'imposta contenzioso tributario imposta sul reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 7 della L. n. 212 del 2000
civ.) della violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000, dell’art.
Art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973
212 del 2000, dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell’art.
Art. 2697 cod. civ.
600 del 1973, nonché dell’art. 2697 cod. civ., per avere la C.T.R.
Art. 28, comma 4, D.Lgs. 21/11/2014, n. 175
civ.), della “illegittimità della sentenza…per violazione e falsa applicazione dell’art. 28, comma 4, D.Lgs. 21/11/2014, n. 175, dell’art.
Art. 2495 c.c.
175 e dell’art. 2495 c.c., per violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 2312, secondo comma, c.c.
2495 c.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 2312, secondo comma, c.c. (richiamato dall’art.
Art. 65 D.P.R. 29/09/1973, n. 600
2315 c.c.) e dell’art. 65 D.P.R. 29/09/1973, n. 600”, per avere la C.T.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
ivi, penultimo cpv.); che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita, con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi ed illustrato da memoria ex art. 380-bis cod.
art. 2697 cod. civ
600 del 1973, nonché dell’art. 2697 cod. civ., per avere la C.T.R.
art. 78 c.p
175, dell’art. 78 c.p.c., dell’art.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 16417-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro ANNA ALTIERI (C.F. LTRNNA42A63F839H), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV. ADRIANA LA ROCCA (adriana.larocca@milano.pecavvocati.it), unitamente alla quale è elett.te dom.ta in ROMA, al L.GO SOMALIA, n. 67, presso lo studio dell’AVV.

RITA GRADARA (ritagradara@ordineavvocatiroma.org) ; -controricorrente / ricorrente incidentale condizionata - avverso la sentenza n. 1682/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 25/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò ad ANNA ALTIERI , nella qualità di erede di CARAMIELLO SALVATORE , a propria volta ex socio accomandatario nonché liquidatore della CARAMIELLO COSTRUZIONE GENERALI S .

A . S ., un avviso di accertamento per riprese I.V.A., interessi e sanzioni relative all’anno di imposta 2013, conseguente all’omessa presentazione della dichiarazione fiscale Mod. Un. Anno 2014 della detta società; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Napoli la quale, con sentenza n. 12043/2019, dichiarò il ricorso inammissibile; che avverso tale decisione, tanto ANNA ALTIERI ,quanto l’ AGENZIA DELLE ENTRATE proposero appello, rispettivamente principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della Campania, la quale, con sentenza n. 1682/2021, depositata il 25.2.2021, accolse il gravame della contribuente, con rigetto di quello dell’Ufficio, ritenendo – per quanto in questa sede ancora rileva – l’avviso di accertamento viziato in punto di motivazione, siccome:

a) contenente una relatio a documenti (in specie, alcune fatture emesse dalla società cancellata e che questa non avrebbe riportato nella propria dichiarazione fiscale) reperiti in sede di verifica fiscale presso un soggetto terzo (tale IDROAMBIENTE S . R . L .) e che avrebbero dovuto essere allegati o, quantomeno, riprodotti nell’avviso di accertamento, “onde consentire alla destinataria [di esso] di poter avere riscontro dell’effettivo andamento delle operazioni di verifica svolte in altra sede” (cfr. motivazione della sentenza impugnata, penultima p., prime cinque righe);

b) mancante, altresì, di “copia dei diversi processi verbali relativi alla verifica svolta nei confronti della Idroambiente” (cfr. ivi, penultimo cpv.); che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita, con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi ed illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., ANNA ALTIERI ; che la P.G., nella persona del sostituto P.G., dott. ROBERTO MUCCI ,ha depositato, in data 29.9.2023, memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., instando anzitutto per il rinvio della causa alla pubblica udienza, stante la valenza nomofilattica delle questioni introdotte con il ricorso incidentale condizionato e, in subordine, concludendo per l’accoglimento tanto del ricorso principale, quanto del ricorso incidentale condizionato; che fissata originariamente l’adunanza camerale per il 24.5.2022 innanzi alla sesta sezione civile, sottosezione tributaria, con ordinanza interlocutoria del 17.6.2022, n. 19570, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo alla odierna udienza per la trattazione congiunta ai procedimenti iscritti ai nn. 16336/2021, 16347/2021 e 16640/2021 r.g., sussistendo, tra gli stessi, ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva; che con l’unico motivo parte ricorrente principale si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000, dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell’art. 2697 cod. civ., per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto l’atto impugnato dalla ALTIERI viziato sotto il profilo motivazionale, per non essere stati allegati allo stesso o, quantomeno, ivi riprodotti (a) gli esiti della verifica condotta nei confronti della IDROAMBIENTE , nonché (b) le fatture emesse nel corso del 2013 dalla CARAMIELLO COSTRUZIONI GENERALI S .

A . S .,per prestazioni rese in favore di quella nel corso del 2007, benché (1) “l’avviso di accertamento si fonda su un solo dato acquisito in sede di verifica fiscale eseguita nei confronti di un soggetto terzo [consistente] nell’emissione nel corso dell’anno 2013 di n. 5 fatture…Di tali fatture vengono indicati i dati essenziali (numero protocollo, soggetto nei cui confronti è stata emessa la fattura, imponibile ed iva applicata)” (cfr. ricorso, p.

19) e (2) di tali fatture non possa che esistere copia – nella disponibilità della contribuente - presso la CARAMIELLO COSTRUZIONI GENERALI S . A . S .,ex art. 21, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972; che con il primo motivo di ricorso incidentale la difesa della ALTIERI si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.), della “illegittimità della sentenza…per violazione e falsa applicazione dell’art. 28, comma 4, D.Lgs. 21/11/2014, n. 175, dell’art. 78 c.p.c., dell’art. 8 D.P.R. 22/07/1998, n. 322, dell’art. 57, commi 1 e 2, D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e dell’art. 156 c.p.c.” (cfr. controricorso, p. 24), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto sanata la notifica dell’avviso di accertamento, benché eseguita nei confronti di essa erede dell’ex socio accomandatario e liquidatore, anziché della società, per effetto della relativa impugnazione; che con il secondo motivo di ricorso incidentale la difesa della ALTIERI si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “illegittimità della sentenza…per falsa applicazione dell’art. 28, comma 4, D.Lgs. 21/11/2014, n. 175 e dell’art. 2495 c.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 2312, secondo comma, c.c. (richiamato dall’art. 2315 c.c.) e dell’art. 65 D.P.R. 29/09/1973, n. 600”, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto valida la notifica ad essa contribuente, quale erede dell’ex socio accomandatario defunto, nonostante l’applicabilità, alla fattispecie, dell’art. 28, comma 4, del D.Lgs.n. 175 del 2014 imponesse la notifica dell’atto impositivo alla società; che, stante la rilevanza nomofilattica delle questioni in evidenza, si rende opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo, per la relativa trattazione nell