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Ordinanza Interlocutoria — n. 30946/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court regarding VAT notice notification to heirs of deceased partner.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 30946/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remanded the case for retrial due to the potential relevance of a legal issue concerning the notification of tax assessments. The lower court had rejected the heirs' appeal, ruling that the tax authority correctly notified the heirs of the deceased partner despite the company's dissolution and the partner's death. The Court found the question of whether the tax notice should have been addressed to the company instead of the heirs potentially relevant for future case law.

Regesto Legislator

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Art. 28 comma 4 D.Lgs. 175/2014; Art. 2495 c.c.: The Court held that the issue of whether a tax assessment notice must be served to the dissolved company or its deceased partner's heirs is a question of general legal interest warranting remittal for public hearing.

Parole chiave

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VAT assessment notification deceased partner liability dissolved company heirs tax authority service nomofilactic relevance Cassation remittal solidary liability liquidazione dell'eredità

Disposizioni normative citate

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Art. 28 comma 4 D.Lgs. 175/2014
civ.), della “illegittimità della sentenza…per violazione e falsa applicazione dell’art. 28, comma 4, D.Lgs.
Art. 2495 c.c.
175 e per falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., dell’art.
Art. 2312 c.c.
2495 c.c., dell’art. 2312, secondo comma, c.c.
Art. 2315 c.c.
(richiamato dall’art. 2315 c.c.) e dell’art.
Art. 65 D.P.R. 29/09/1973 n. 600
2315 c.c.) e dell’art. 65 D.P.R.
Art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.
civ.; si è costituita, con controricorso, l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; che con l’unico motivo le parti ricorrenti si dolgono (in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
art. 2495 c.c
175 e per falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., dell’art.
art. 2315 c.c
(richiamato dall’art. 2315 c.c.) e dell’art.
art. 65 D.P.R. 29/09
2315 c.c.) e dell’art. 65 D.P.R. 29/09/1973, n.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 18182-2021, proposto da: ANNA ALTIERI (C.F. LTRNNA42A63F839H), GELSOMINA CARAMIELLO (C.F. CRMGSM67B65F839D), LUIGI CARAMIELLO (C.F. CRMLGU64H27F839H) e PAOLA CARAMIELLO (C.F. CRMPLA74H69F839Q), rapp.ti e dif.si, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. ADRIANA LA ROCCA (adriana.larocca@milano.pecavvocati.it) , unitamente alla quale è elett.te dom.ta in ROMA, al L.GO SOMALIA, n. 67, presso lo studio dell’AVV. RITA GRADARA (ritagradara@ordineavvocatiroma.org) ; -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 103/20/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 05/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò ad ANNA ALTIERI , GELSOMINA CARAMIELLO , LUIGI CARAMIELLO e PAOLA CARAMIELLO ,nella qualità di eredi di CARAMIELLO SALVATORE ,a propria volta ex socio accomandatario nonché liquidatore della MILANO APPALTI DI CARAMIELLO SALVATORE S . A . S ., un avviso di accertamento per riprese I.V.A., interessi e sanzioni relative all’anno di imposta 2013; che i contribuenti impugnarono detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Napoli la quale, con sentenza n. 6016/2019, rigettò il ricorso; che avverso tale decisione ANNA ALTIERI , GELSOMINA CARAMIELLO , LUIGI CARAMIELLO e PAOLA CARAMIELLO proposero appello innanzi alla C.T.R. della Campania la quale, con sentenza n. 103/20/2021, depositata il 5.1.2021, rigettò il gravame, ritenendo – per quanto in questa sede ancora rileva – l’avviso di accertamento correttamente notificato nei confronti degli eredi dell’ex socio accomandatario della MILANO APPALTI DI CARAMIELLO SALVATORE S .

A . S .,stante (a) il decesso di quest’ultimo e (b) l’avvenuta cancellazione della società predetta dal registro delle imprese (l’una e l’altra circostanza verificatesi) anteriormente alla notifica dell’atto impositivo, nonché tenuto conto (c) della responsabilità solidale degli eredi del socio accomandatario defunto per le obbligazioni tributarie gravanti in capo a quest’ultimo; che avverso tale decisione ANNA ALTIERI , GELSOMINA CARAMIELLO , LUIGI CARAMIELLO e PAOLA CARAMIELLO hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; si è costituita, con controricorso, l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; che con l’unico motivo le parti ricorrenti si dolgono (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.), della “illegittimità della sentenza…per violazione e falsa applicazione dell’art. 28, comma 4, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 e per falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., dell’art. 2312, secondo comma, c.c. (richiamato dall’art. 2315 c.c.) e dell’art. 65 D.P.R. 29/09/1973, n. 600” (cfr. ricorso, p. 12), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto valida la notifica dell’avviso di accertamento ad essi contribuenti, quali eredi dell’ex socio accomandatario defunto, nonostante l’applicabilità, alla fattispecie, dell’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175 del 2014 imponesse la notifica dell’atto impositivo alla società; che, stante la rilevanza nomofilattica delle questioni in evidenza, si rende opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo, per la relativa trattazione nella pubblica udienza;

P.Q.M.

rinvia la causa a