Cassation court dismisses appeal on tax assessment grounds, citing lack of binding precedent for new procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tax court ruling that invalidated an assessment notice due to insufficient motivation. The agency argued that the notice failed to include specific invoices and audit reports required by law, while the taxpayer contended the notice was legally flawed. The court rejected the appeal because the lower court's application of new procedural rules regarding notification and motivation did not constitute a violation of established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 7 L. 212/2000; Art. 42 D.P.R. 600/1973: The Supreme Court does not annul a lower court decision merely because it applies new procedural rules or interpretations of tax motivation requirements, absent a violation of binding precedent or fundamental principles.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 16336-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro PAOLA CARAMIELLO (C.F. CRMPLA74H69F839Q), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV. ADRIANA LA ROCCA (adriana.larocca@milano.pecavvocati.it) , unitamente alla quale è elett.te dom.ta in ROMA, al L.GO SOMALIA, n. 67, presso lo studio dell’AVV.
RITA GRADARA (ritagradara@ordineavvocatiroma.org) ; -controricorrente / ricorrente incidentale condizionata - avverso la sentenza n. 1681/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 25/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a PAOLA CARAMIELLO , nella qualità di erede di CARAMIELLO SALVATORE ,a propria volta ex socio accomandatario nonché liquidatore della CARAMIELLO COSTRUZIONE GENERALI S .
A . S ., un avviso di accertamento per riprese I.V.A., interessi e sanzioni relative all’anno di imposta 2013, conseguente all’omessa presentazione della dichiarazione fiscale Mod. Un. Anno 2014 della detta società; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Napoli la quale, con sentenza n. 12048/2019, dichiarò il ricorso inammissibile; che avverso tale decisione, tanto PAOLA CARAMIELLO , quanto l’ AGENZIA DELLE ENTRATE proposero appello, rispettivamente principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della Campania, la quale, con sentenza n. 1681/2021, depositata il 25.2.2021, accolse il gravame della contribuente, con rigetto di quello dell’Ufficio, ritenendo –per quanto in questa sede ancora rileva – l’avviso di accertamento viziato in punto di motivazione, siccome:
a) contenente una relatio a documenti (in specie, alcune fatture emesse dalla società cancellata e che questa non avrebbe riportato nella propria dichiarazione fiscale) reperiti in sede di verifica fiscale presso un soggetto terzo (tale IDROAMBIENTE S . R . L .)e che avrebbero dovuto essere allegati o, quantomeno, riprodotti nell’avviso di accertamento, “onde consentire alla destinataria [di esso] di poter avere riscontro dell’effettivo andamento delle operazioni di verifica svolte in altra sede” (cfr. motivazione della sentenza impugnata, penultima p., prime cinque righe);
b) mancante, altresì, di “copia dei diversi processi verbali relativi alla verifica svolta nei confronti della Idroambiente” (cfr. ivi, penultimo cpv.); che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita, con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi, PAOLA CARAMIELLO ; che la P.G., nella persona del sostituto P.G., dott. ROBERTO MUCCI ,ha depositato, in data 29.9.2023, memoria ex art. 380 - bis.1 cod. proc. civ., instando anzitutto per il rinvio della causa alla pubblica udienza, stante la valenza nomofilattica delle questioni introdotte con il ricorso incidentale condizionato e, in subordine, concludendo per l’accoglimento tanto del ricorso principale, quanto del ricorso incidentale condizionato; che con l’unico motivo parte ricorrente principale si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000, dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell’art.2697 cod. civ., per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto l’atto impugnato dalla CARAMIELLO viziato sotto il profilo motivazionale, per non essere stati allegati allo stesso o, quantomeno, ivi riprodotti (a) gli esiti della verifica condotta nei confronti della IDROAMBIENTE , nonché (b) le fatture emesse nel corso del 2013 dalla CARAMIELLO COSTRUZIONI GENERALI S .
A . S ., per prestazioni rese in favore di quella nel corso del 2007, benché (1) “l’avviso di accertamento si fonda su un solo dato acquisito in sede di verifica fiscale eseguita nei confronti di un soggetto terzo [consistente] nell’emissione nel corso dell’anno 2013 di n. 5 fatture…Di tali fatture vengono indicati i dati essenziali (numero protocollo, soggetto nei cui confronti è stata emessa la fattura, imponibile ed iva applicata)” (cfr. ricorso, p.
20) e (2) di tali fatture non possa che esistere copia – nella disponibilità della contribuente - presso la CARAMIELLO COSTRUZIONI GENERALI S . A . S .,ex art. 21, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972; che con il primo motivo di ricorso incidentale la difesa della CARAMIELLO si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.), della “illegittimità della sentenza…per violazione e falsa applicazione dell’art. 28, comma 4, D.Lgs. 21/11/2014, n. 175, dell’art. 78 c.p.c., dell’art. 8 D.P.R. 22/07/1998, n. 322, dell’art. 57, commi 1 e 2, D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e dell’art. 156 c.p.c.” (cfr. controricorso, p. 24), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto sanata la notifica dell’avviso di accertamento, benché eseguita nei confronti di essa erede dell’ex socio accomandatario e liquidatore, anziché della società, per effetto della relativa impugnazione; che con il secondo motivo di ricorso incidentale la difesa della CARAMIELLO si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “illegittimità della sentenza…per falsa applicazione dell’art. 28, comma 4, D.Lgs. 21/11/2014, n. 175 e dell’art. 2495 c.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 2312, secondo comma, c.c. (richiamato dall’art. 2315 c.c.) e dell’art. 65 D.P.R. 29/09/1973, n. 600”, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto valida la notifica ad essa contribuente, quale erede dell’ex socio accomandatario defunto, nonostante l’applicabilità, alla fattispecie, dell’art. 28, comma 4, del D.Lgs.n. 175 del 2014 imponesse la notifica dell’atto impositivo alla società; che, stante la rilevanza nomofilattica delle questioni in evidenza, si rende opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo, per la relativa trattazione ne