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Decreto — n. 30927/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares tax litigation extinguished due to procedural listing under new 2023 law.

Numero d'incarto Decreto — n. 30927/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished following a procedural listing under the new 2023 law. The Agenzia delle Entrate argued that the inclusion in the list documented the regular conclusion of the dispute, while the taxpayer contended otherwise. The court ruled that the process ended automatically, leaving any advanced costs to the party who prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; The inclusion of a case in the statutory list for extinguishment automatically terminates the proceedings, barring further action unless parties specifically request a hearing.

Parole chiave

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tax litigation extinguishment procedural listing mechanism decreto legge 2023 costs allocation rule Corte di Cassazione legittimità tax automatic termination arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3 del codice di procedura civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1652/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, RAPPRESENTATA E DIFESA DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro IS ARENAS SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato LOTTI MASSIMO, unitamente all'avvocato MONTEVERDE ALESSANDRO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Sardegna n.904/ 01/ 2018 depositata il 24/09/2018 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PR