Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to administrative act listing case closure under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil lawsuit extinguished following the submission of a specific administrative act by the Revenue Agency. The lower court found that this act, transmitted in compliance with Article 40 of the 2023 decree, documented the regular conclusion of the dispute under the new legislative framework. Consequently, the court ruled that the procedural process terminated automatically, leaving the parties unable to pursue further litigation on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The court declares a civil proceeding extinguished when an administrative act formally lists the case's conclusion under the new procedural regime, thereby terminating the litigation without a substantive judgment on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.574/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro VELLACCIO GIANLUCA, rappresentato e difeso dall'avvocato PERILLO GERARDO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Campania SEZ.DIST. S alerno n. 4071/04/2019 depositata il 14/05/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROC