Cassation appeal dismissed as tax case settled via simplified definition under Law 197/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the taxpayer voluntarily adopted the simplified tax definition procedure under Law 197/2022. The taxpayer submitted proof of the first payment, triggering the automatic extinction of the judicial proceedings. Consequently, the Court dismissed the appeal without examining the merits of the original tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 1, lett. a) della L. 197/2022; When a taxpayer opts for the simplified tax definition procedure and pays the first installment, the judicial proceedings are extinguished, rendering any subsequent cassation appeal inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
nunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20033/2022R.G. proposto da: DIVISAT ALTERIO S.r.l. (C.F. 07440100639 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall’Avv. STEFANIA IASONNA (C.F. SNNSFN70C02F839Q) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Monte Santo, 68; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
–controricorrente – Oggetto: tributi – definizione agevolata N.20033/22 R.G. Est. F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 760/01/22 depositata in data 18 gennaio 2022 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 20 ottobre 2023. RILEVATO CHE Che la società contribuente DIVISAT ALTERIO S.r.l. ha impugnato l’avviso di accertamento con il quale, a seguito di invito al contraddittorio, si accertavano maggiori IRES, IRAP e IVA relative al periodo di imposta 2014, oltre sanzioni e accessori; l’Ufficio disconosceva alcuni costi relativi ai fornitori Cifrone Luigi e Cev Group S.r.l., in quanto ritenut i relativi a operazioni oggettivamente inesistenti; che la CTP di Napoli ha rigettato il ricorso; che la CTR della Campania, con sentenza in data 18 gennaio 2022, ha rigettato l’appello della società contribuente, rilevando che i fornitori fossero privi di organizzazione e, quanto al periodo di imposta in oggetto, fossero risultati inadempienti agli obblighi dichiarativi e – quanto alla società Cev Group S.r.l.
– la stessa si fosse resa responsabile di operazioni attive anomale quanto agli importi dichiarati; che ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente affidato a due motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio. CONSIDERATO Che la società ricorrente, con memoria in data 6 ottobre 2023 ha comunicato di avere aderito alla definizione agevolata di cui alla l. 29 dicembre 2022, n. 197, dando atto di avere versato la prima rata; che risultano allegate la ricevuta di presentazione della definizione agevolata e il pagamento della prima rata della stessa, per cui deve dichiararsi l’estinzione del giudizio, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
N.20033/22 R.G. Est. F. D’Aquino P. Q. M. La Corte dichiara