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Decreto — n. 30902/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 30902/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 30902/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7175/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende -ricorrente- contro SVILUPPO PALERMO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE SRL, elettivamente domiciliata in BOLOGNA VIA FARINI, 37 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato CARINCI ANDREA (CRNNDR70S10A944O) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. DELLA SICILIA n.9174/2022depositata il 28/10/2022; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 30902/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende -ricorrente- contro SVILUPPO PALERMO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE SRL, elettivamente domiciliata in BOLOGNA VIA FARINI, 37 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato CARINCI ANDREA (CRNNDR70S10A944O) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. DELLA SICILIA n.9174/2022depositata il 28/10/2022; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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termine di pagamento notifica tardiva dei difetti anticipo spese tardivo opposizione tardiva intimazione di pagamento corretta notificazione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
DELLA SICILIA n.9174/2022depositata il 28/10/2022; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7175/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende -ricorrente- contro SVILUPPO PALERMO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE SRL, elettivamente domiciliata in BOLOGNA VIA FARINI, 37 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato CARINCI ANDREA (CRNNDR70S10A944O) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. DELLA SICILIA n.9174/2022depositata il 28/10/2022; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il