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Ordinanza — n. 30770/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against tax notice for failure to rule on procedural contradiction violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30770/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the taxpayer's appeal against the tax collection office's failure to address a specific procedural violation claim. The taxpayer argued that the lower court ignored their complaint regarding the lack of adversarial proceedings, but the court found no explicit rejection in the decision. Consequently, the court ruled that the omission was due to the court focusing on other substantive grounds rather than addressing the procedural objection.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 360, n. 4 c.p.c.: When a court fails to rule on a preliminary objection, the omission is not an implicit rejection if the decision's reasoning addresses different substantive grounds, rendering the procedural objection inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural contradiction omitted ruling preliminary objection tax appeal implicit rejection absorption of grounds adversarial proceedings

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.c.
12 delle preleggi, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 360, n. 4 c.p.c.
12 delle preleggi, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 7 law n. 448/2001
Art. 7, comma 2, lett. ee) e ff) d.l. n. 70/2011
Art. 12 preleggi
106 del 2011, in combinato disposto con l’art. 12 delle preleggi, in relazione all’art.

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Testo completo

la decisione nel merito, al netto dell’errore illustrato, che ha determinato il vizio processuale rilevato, fatto salvo quanto infra si dirà, a proposito del primo motivo di ricorso incidentale.

2. Per effetto dell’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, è opportuno trattare anticipatamente del primo motivo dell’impugnazione incidentale, con il quale il contribuente lamenta che la CTR abbia omesso di pronunciarsi sul terzo motivo del suo F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : G I U D I C E P I E T R O A N D R E I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .

A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 f 4 f 0 7 f 6 1 3 3 3 4 a a 6 e f 7 7 d 9 7 2 c 3 b 6 3 f 9 d Numero registro generale 16532/2017 Numero sezionale 5394/2023 Numero di raccolta generale 30770/2023 Data pubblicazione 06/11/2023 appello, con il quale aveva censurato la sentenza della CTP per non essersi pronunziata sulla nullità della cartella per violazione del contraddittorio endoprocedimentale. Il motivo è fondato. Invero il ricorrente incidentale, in apertura del controricorso, ha riprodotto in nota sia il ricorso di primo grado che l’appello, ed in particolare il terzo motivo, che qui interessa, per documentare che la relativa questione era stata proposta e riproposta in entrambi i gradi di merito, ma su di essa la sentenza della CTR ha taciuto.

Non è configurabile, nel caso specifico, un implicito rigetto, atteso che la CTR ha espressamente, anche se sinteticamente, elencato i motivi dell’appello, senza far menzione di quello qui in esame, evidenziando pertanto di non averlo considerato a monte tra quelli da decidere e comunque decisi. Invero, nella fattispecie concreta, la lettura della motivazione resa dalla CTR evidenzia come l’unica ratio decidendi, individuata sostanzialmente come ragione più liquida a favore del contribuente, sia ravvisabile nella (erronea, per come già rilevato) inferiore misura del complessivo importo dell’imposta sostitutiva dovuta per la seconda rivalutazione rispetto alla somma già pagata per la prima rata della precedente rivalutazione, con conseguente pretermissione della decisione sull’eccezione pregiudiziale di cui al terzo motivo d’appello.

3. All’accoglimento del primo motivo del ricorso principale e del primo motivo di quello incidentale consegue l’assorbimento del secondo motivo del ricorso principale, il quale censura la violazione e la falsa applicazione degli artt. 7 della legge n. 448 del 2001 e 7, comma 2, lett. ee) e lett. ff), del d.l. n. 70 del 2011, convertito nella legge n. 106 del 2011, in combinato disposto con l’art. 12 delle preleggi, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Infatti, la relativa questione presuppone, oltre che la decisione sulla questione potenzialmente pregiudiziale oggetto dell’omessa pronuncia di cui al primo motivo di ricorso incidentale, (anche) la previa corretta ricostruzione in fatto della relazione tra le due rivalutazioni, alla stregua della corretta interpretazioni delle difese delle parti, essendo quella operata dalla sentenza impugnata viziata per le ragioni che hanno condotto all’accoglimento del primo motivo di ricorso principale.

4. Egualmente assorbito rimane il secondo motivo del ricorso incidentale che, a prescindere dalla rubricazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nel corpo del mezzo si sostanzia nella riproposizione delle ragioni per effetto delle quali, F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : G I U D I C E P I E T R O A N D R E I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 f 4 f 0 7 f 6 1 3 3 3 4 a a 6 e f 7 7 d 9 7 2 c 3 b 6 3 f 9 d