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Ordinanza — n. 30764/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30764/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30764/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: « Violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 88, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo applicabile ratione temporis; art. 39, l. 21 novembre 2000, n. 342 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» l’Agenzia lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. h a accertato il diritto della contribuente alla restituzione delle ritenute a titolo di IRPEG subite da parte dei sostituti d’imposta, condividendo l’assunto secondo cui la gestione odierna intimata non sarebbe soggetta ad IRPEG. 1.2.

Regesto Legislator

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art. 115 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 30764/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 88, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo applicabile ratione temporis; art. 39, l. 21 novembre 2000, n. 342 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» l’Agenzia lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. h a accertato il diritto della contribuente alla restituzione delle ritenute a titolo di IRPEG subite da parte dei sostituti d’imposta, condividendo l’assunto secondo cui la gestione odierna intimata non sarebbe soggetta ad IRPEG. 1.2.

Parole chiave

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rendita di invalidità retroattiva restituzione dei sussidi statali ricupero d'imposta rimborso dell'imposta preventiva sospensione della riscossione fiscale compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

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art. 115 cod. proc. civ
381/05/12, accoglieva il ricorso della contribuente, affermando il diritto al rimborso delle imposte versate in eccedenza, non avendo l’ufficio opportunamente confutato le ragioni di controparte, così dovendosi ritenere legittima, ex art. 115 cod.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5026/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro I.R.F.I.S. –FINANZIARIA PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Roberto Pignatone ed elettivamente domiciliata in Roma alla via di Villa Sacchetti, n. 9, presso lo studio dell’Avvocato Ulisse Corea.

–controricorrente – Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. SICILIA n. 5137/12/2018, depositata in data21 novembre 2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2023 dal Consigliere Maria Luisa De Rosa. Rilevato che: Diniego rimb. IRES-IRAP 1998 1. La Gestione Separata del Fondo Regionale di cui alla legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, istituita presso l’I.R.F.I.S., in data 31 ottobre 20 00 , presentava, al soppresso Centro di Servizio di Palermo, istanza di rimborso IRES ed IRAP ai sensi dell’art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’anno d’imposta 1999.

La Gestione, segnatamente, riteneva dovuto il rimborso, essendo venuta meno, a far data dal 1991, la soggettività passiva dell’ente, prima ai fini IRPEG ed ILOR e poi ai fini IRAP e, pertanto, asseriva che la dichiarazione dei redditi fosse stata presentata soltanto in via cautelare. L’Ufficio, in relazione all’istanza promossa, non forniva alcuna risposta, cosicché si formava un silenzio-rifiuto.

2. Avverso il silenzio-rifiuto, la società contribuente proponeva tempestivo ricorso dinanzi la C.t.p. di Palermo e si costituiva l’Ufficio con controdeduzioni.

3. La C.t.p. di Palermo, con sentenza n. 381/05/12, accoglieva il ricorso della contribuente, affermando il diritto al rimborso delle imposte versate in eccedenza, non avendo l’ufficio opportunamente confutato le ragioni di controparte, così dovendosi ritenere legittima, ex art. 115 cod. proc. civ., applicabile anche al processo tributario, l’integrale restituzione delle somme richieste a rimborso.

4. Avverso talesentenza proponeva appello l’ufficio dinanzi la C.t.r. della Sicilia e si costituiva la contribuente con controdeduzioni.

5. Con sentenza n. 399/29/2015, la C.t.r. siciliana accoglieva i l gravame, riformando le statuizioni del giudice di prime cure , rilevando altresì l’inammissibilità ab origine del ricorso introduttivo del giudizio poiché tardivo.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia , la società contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi e l’Ufficio resisteva con controricorso.

7. La Corte, con ordinanza n. 23003/2016, cassava la sentenza impugnata, rinviando alla C.t.r. della Sicilia anche per la liquidazione delle spese di giudizio.

8. A seguito del rinvio, la società contribuente notificava alla controparte atto di riassunzione del giudizio; la C.t.r. della Sicilia, con sentenza n. 5137/12/2018, depositata in data 21 novembre 2018, respingeva l’appello dell’Ufficio, così confermando la pronuncia di prime cure, recante l’integrale accoglimento della domanda di rimborso a suo tempo presentata dalla contribuente.

9. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La società contribuente ha resistito con controricorso. La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del 28 settembre 2023. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: « Violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 88, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo applicabile ratione temporis; art. 39, l. 21 novembre 2000, n. 342 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» l’Agenzia lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. h a accertato il diritto della contribuente alla restituzione delle ritenute a titolo di IRPEG subite da parte dei sostituti d’imposta, condividendo l’assunto secondo cui la gestione odierna intimata non sarebbe soggetta ad IRPEG. 1.2.

Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «In subordine: violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 57, comma secondo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.)» l’Agenzialamenta l’error in proceden do nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. h a accertato il diritto della contribuente alla restituzione delle ritenute a titolo di IRPEG subite da parte dei sostituti d'imposta, ritenendo che la deduzione, effettuata per la prima volta in appello dall'ufficio, integri un'eccezione nuova, non proposta davanti la C ommissione Tributaria Provinciale,né rilevabile d'ufficio. 1.3.

Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» l’Agenzia lamenta l’error in iudican do nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non h a rilevato che le ritenute alla fonte, in quanto effettuate nei confronti di un soggetto asseritamente esente dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche, hanno carattere d’imposta e, pertanto, non possono mai essere restituite.

2. Va premesso che, i n data 29 agosto 2023, è stata presentata dichiarazione di rinuncia al ricorso per intervenuto bonario componimento della lite sottoscritta sia dall’Avvocatura dello Stato che dalla contribuente per adesione ex art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ..

3. In conclusione, attesa anche la rinuncia al ricorso, può procedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. P. Q. M. Dichiara estinto il giudizio per cessazion