Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil lawsuit between the Revenue Agency and Giovanni De Pascali extinguished. The lower court found that the case was automatically terminated under Article 1, paragraphs 198 and 200, of Law No. 197/2022 following the transmission of a list of concluded proceedings. Consequently, the court ruled that the procedural action no longer exists and the costs remain with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 198 e 200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The court establishes that a civil proceeding is automatically extinguished upon the transmission of a list of concluded cases under the new tax reform, unless parties specifically request a hearing to continue the process.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13544/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, RAPRESENTATE E DIFESE DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . contro DE PASCALI GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'avvocato LORENZO DANIELA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA SEZ.DIST. LECCEn.1830/2019 depositata il 11/06/2019 ,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCE