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Decreto — n. 30755/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 30755/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil lawsuit extinguished following a lower court's ruling that the proceedings terminated automatically under the new legislative framework. The tax agency argued that the inclusion of the case in a specific list documented the regular conclusion of the dispute, noting the absence of any formal denial. Consequently, the court applied the statutory provision mandating extinction when the case appears in the designated list, thereby dismissing the appeal against the termination order.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; When a civil proceeding is included in the statutory list for automatic termination, the process extinguishes by operation of law without the need for a formal ruling on the merits.

Parole chiave

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automatic extinction civil procedure law tax dispute termination legislative list inclusion procedural dismissal contenzioso tributario arretrati d'imposta sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
1179/22/2019 depositata il 12/04/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 33811/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro SABELLA GIOVANNI NELLA SUA QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA S.C. ENGINEERING SRL, rappresentata e difesa dall’Avv. TINELLI GIUSEPPE unitamente all’Avv. DE LORENZI MAURIZIO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. PUGLIA SEZ. STACCATA LECCEn. 1179/22/2019 depositata il 12/04/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PR