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Ordinanza — n. 30709/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses refund claim for excess tax payments made to finalize an admission assessment agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30709/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Vodafone Italia's appeal against a regional tax commission decision denying interest refunds on overpaid taxes. The company argued for reimbursement of funds used to settle a 2008 tax liability, but the court held that once a tax assessment is finalized via admission, the taxpayer cannot later claim refunds for amounts paid to perfect that agreement. The court reasoned that allowing such claims would undermine the finality of the admission procedure and the public interest in immediate tax collection.

Regesto Legislator

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Art. 8, 9 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218; Art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: Once a tax assessment is finalized through an admission procedure and perfected by payment, the taxpayer loses the right to request a refund for excess amounts paid to perfect the agreement, as such requests would constitute a surreptitious challenge to the finality of the assessment.

Parole chiave

Generato dall'IA
admission assessment procedure tax refund denial finality of tax assessment excess tax payments interest on overpaid taxes abbuono d'interesse detrazioni e rimborsi deduzione per autofinanziamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, artt. 8 e 9
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21
d.P.R. n. 602 del 1973, art. 44
Con l’unico mezzo di impugnazione è dedotta violazione dell’art. 44 del d.P.R.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-bis
Sussistono i presupposti per la condanna della società ricorrente al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso stesso , a norma del comma 1 - bis dell’art. 13 del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23224/2022
Cass. n. 26109/2020
Cass. n. 26109/2020; Cass.
Cass. n. 13129/2019
26109/2020; Cass. n. 13129/2019; Cass.
Cass. n. 5744/2018
13129/2019; Cass. n. 5744/2018).
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 22312 / 20 1 9 , propost o da: VODAFONE ITALIA s.p.a. (già VODAFONE OMNITEL BV), quale incorporante diTELETU s.p.a., in persona del procuratore speciale Laura Emma Greco, rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso, dall’Avv. NICOLA MARIA BOELLA, nonché, per procura allegata alla memoria integrativa, dagli Avv.ti PIETRO PICCONE FERRAROTTI e VALERIA MARIATERESA GIOFFRÈ, elettivamente domiciliata presso lo studio Gianni Origoni Grippo Cappelli Partners in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE, N. 20 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 - contror i c o rrente - avverso la sentenza n. 383/ 201 9 della Commissione tributaria regionale dellaLombardia, depositata il 25 gennaio 2019 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre2023 dal consigliere dott. Francesco Cortesi . Rilevato che:

1. Il 17 luglio 2013 l’Agenzia delle entrate notificò a Vodafone Italia s.p.a. due avvisi di accertamento, con i quali riprendeva a tassazione, a rispettivi fini Ires e Irap per l’anno 2008, alcune componenti negativi di reddito erroneamente dedotte, in quanto di competenza dell’annualità precedente. A seguito di procedura di accertamento con adesione, il 29 gennaio 2014 le maggiori imposte accertate vennero compensate fino a capienza con quelle che la contribuente aveva indebitamente versato per l’anno 2007. Ai fini del perfezionamento dell’adesione, la società versò all’Erario, per quanto in questa sede d’interesse, anche gli interessi sulle maggiori imposte versate per l’anno 2007 che non avevano trovato capienza per maggior differenziale; dei corrispondenti importi, la stessa chiesepoi il rimborso ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di seguito impugnando il silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano.Al giudizio così radicatosi fu poi riunito quello successivamente instaurato dalla stessa Vodafone Italia s.p.a. avverso il diniego espresso di rimborso degli interessi sulle imposte versate in eccedenza, contenuto nell’atto di costituzione depositato dall’Amministrazione nel primo giudizio.

All’esito, la C.T.P. accolse solo parzialmente la domanda, in particolare rigettando l’istanza di rimborso degli interessi attivi maturati sulle somme versate in eccedenza per l’anno 2007.

2. Il successivo appello, proposto dalla società contribuente, fu respinto dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia. I giudici del gravame osservarono che in sede di accertamento con adesionele somme versate dalla società a titolo di imposte per il 2007 erano state utilizz ate dall’Erari o in compensazione con il debito fiscale accertato a carico della stessaper l’anno successivo. Ritennero, quindi, che tale circostanza fosse ostativa al rimborso degli interessi, conformemente alla natura della negoziazione del credito d’imposta, la cui definizione investe tutti gli aspetti del medesimo, interessi compresi, inibendo ogni ulteriore pretesa del contribuente.

3. La sentenza d’appello è impugnata da Vodafone Italia s.p.a. con ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, illustrato da successiva memoria. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Considerato che:

1. Con l’unico mezzo di impugnazione è dedotta violazione dell’art. 44 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. La ricorrente, pur senza disconoscere gli effetti dell’adesione prestata agli accertamenti, perfezionatasi con il pagamento delle imposte, degli interessi e delle relative sanzioni, assume che la C.T.R. avrebbe errato nel non ritenere operante, nella specie, il disposto della norma invocata, a mente della quale il ritardato rimborso di imposte pagate per versamenti diretti effettuati dal contribuente comporta il diritto di quest’ultimo a vedersi riconoscere gli interessi al saggio previsto per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi fra la data del versamento e quella dell’ordinativo di rimborso.

2. La censura è infondata. La tesi della ricorrente contrasta, infatti, con il consolidato orientamento di questa Corte, in base al quale, una volta che l'accertamento del tributo sia stato definito con adesione, mediante il procedimento dettato dal d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e la definizione si sia perfezionata con il versamento delle somme dovute, ai sensi degli artt. 8 e 9 del decreto medesimo , il contribuente non conserva la facoltà di proporre istanza di rimborso di quanto assume versato in eccesso per la parte interessata dall’accordo.

È stato affermato, in particolare, che il noto principio di intangibilità dell'accertamento definito con adesione – secondo cui quest’ultimo non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio– « non può che comportare l ’ ovvia conseguenza della improponibilità di istanze di rimborso di quanto versato a perfezionamento dell'accordo, le quali non costituirebbero altro che una surrettizia forma di impugnazione di quest'ultimo»; risulterebbe, infatti, così tradita la ratio de ll'istituto, « connotata, a fronte dell'effetto premiale per il contribuente, dall'interesse pubblico alla immediata acquisizione delle somme risultanti dall'accordo, le quali, una volta versate, non possono più essere messe in discussione attraverso richieste di rimborso (con l'ulteriore effetto della deflazione del contenzioso)»(così, fra le altre, Cass. n. 23224/2022;

Cass. n. 26109/2020; Cass. n. 13129/2019; Cass. n. 5744/2018). In altri termini, e come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, è in sede di adesione che il contribuente deve far valere il proprio diritto a vedersi corrisposti gli interessi sulle maggiori somme versate; per contro, l’accordo raggiunto sull’utilizzo in compensazione delle imposte, senza il riconoscimento dei relativi interessi,sostanzia l’implicita rinunzia ad ogni pretesa in proposito. Del resto, non appare condivisibile il richiamo effettuato dalla ricorrente sic et simpliciter al disposto di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973, riferito al caso in cui il contribuente abbia versato somme in eccesso; nel caso di specie, infatti, il meccanismo della compensazione è intervenuto in guisa di sanatoria di un’irregolarità commessa dalla società contribuente –concernente la deducibilità di costi – con la finalità di definirne la posizione in seguito al fatto ch’essa era stata destinataria di atti impositivi.

3. Il ricorso è pertanto meritevole di rigetto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Sussistono i presupposti per la condanna della società ricorrente al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso stesso , a norma del comma 1 - bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 5.600,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ric