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Ordinanza — n. 30707/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax denial, ruling specific grounds requirement met by implicit critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30707/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's dismissal, ordering the lower court to retry the case. The Commission had rejected the appeal for lacking specific grounds, arguing it merely repeated first-instance arguments. The court held that specific grounds are satisfied if the appeal clearly identifies contested issues and offers a substantive critique, even without new facts.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992: The requirement for specific grounds in an appeal is met when the act clearly identifies contested issues and provides a substantive critique of the first-instance decision, even if formulated synthetically or by referencing prior arguments.

Parole chiave

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specific grounds requirement tax appeal admissibility revisio prioris instantiae implicit critique sufficiency access to justice principle impugnabilità della decisione di rinvio rimborso delle spese motivi di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., “l’illegittimità della sentenza per violazione dell’art.
Art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
3 c.p.c., “l’illegittimità della sentenza per violazione dell’art. 53, comma 1 del d.lgs.
Art. 16, L. n. 289/2002
7480/2021, depositata il 2 settembre 2021, della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che ha dichiarato inammissibile l’appello della società contribuente nella controversia avente ad oggetto l’illegittimità del diniego di rimborso, richiesto ai sensi dell’art. 16 comma 5 della L.
Art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
602/1973 nella parte in cui, richiamando la pronuncia di primo grado, ha ritenuto applicabile nella specie il termine biennale di cui al citato art. 21.
Art. 68, d.lgs. n. 546/1992
Art. 38, d.p.r. n. 602/1973
546/1992 e, infine, dell’art. 38 del d.p.r.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, n. 36481/2022
Cass. n. 2320/2023
Cass. n. 23781/2020
Cass. n. 15519/2020
Sez. U, n. 36481/2022
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6537/2022 R.G. proposto da: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA SICILIA 66, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO TIEGHI (TGHRRT52P03H501W) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DANIELA CUTARELLI (CTRDNL68S63L259A), LEONARDO LAVIOLA (LVLLRD72E03F052Y) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

SICILIA n. 7480/2021 depositata il 02/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. La Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza n. 7480/2021, depositata il 2 settembre 2021, della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che ha dichiarato inammissibile l’appello della società contribuente nella controversia avente ad oggetto l’illegittimità del diniego di rimborso, richiesto ai sensi dell’art. 16 comma 5 della L. n. 289/2002, delle somme versate in pendenza di giudizio, a titolo di Irpeg e Ilor per i periodi d’imposta 1992 e 1993, pari ad euro 9.451,58, oltre agli interessi maturati e maturandi, notificato alla Banca in data 21 settembre 2011 dall’Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale di Catania.

I giudici regionali ritennero, infatti, che i motivi di gravame non fossero stati articolati nel rispetto del principio di specificità, poiché consistevano nella mera riproduzione delle controdeduzioni svolte dalla contribuente in primo grado, e non in critiche alla pronunzia impugnata.

2. Resiste l’Amministrazione con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., “l’illegittimità della sentenza per violazione dell’art. 53, comma 1 del d.lgs. n. 546/1992, per aver la Commissione regionale rilevato un inesistente difetto di specificità dell’appello della Banca”.

2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., ”l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 16 della legge n. 289/2002, nonché degli artt. 21, comma 2 e 68 del d.lgs. n. 546/1992 e, infine, dell’art. 38 del d.p.r. n. 602/1973 nella parte in cui, richiamando la pronuncia di primo grado, ha ritenuto applicabile nella specie il termine biennale di cui al citato art. 21.

3. Il primo motivo è fondato. 3.1. Questa Corte, anche nella sua massima espressione nomofilattica (v. Cass. Sez. U, n. 36481/2022), ha affermato che il principio di specificità dei motivi di impugnazione deve ritenersi rispettato quando l’atto contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado; ciò vale, in particolare, nel giudizio di appello, che ha permanente natura di revisio prioris instantiae e mantiene, così, la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. 3.2.

In tal senso, peraltro, e come rilevato dalla ricorrente, è stato ritenuto che l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto possa sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l’allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (così Cass. n. 2320/2023;

Cass. n. 23781/2020). 3.3. Inoltre, e con specifico riguardo al processo tributario, questa Corte ha affermato che la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione – le quali, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, determinano l'inammissibilità dell'appello – non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni; e ciò in quanto la citata previsione dev’essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dimodoché deve ritenersi consentita l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione tutte le volte che nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado (cfr.

Cass. n. 15519/2020). 3.4. L’esame della sentenza di primo grado e dell'atto di appello, al quale Corte ha potuto provvedere in ragione della natura processuale della questione posta, consente di apprezzare l'idoneità delle censure mosse nell'atto di appello a sottoporre a critica adeguata la decisione impugnata e designa, quindi, la sufficiente specificità delle stesse.

4. Assorbito il secondo motivo, il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, che provvederà al riesame della controversia alla luce del principio indicato e alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di seco