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Ordinanza — n. 30701/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to lack of logical motivation in lower court decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30701/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Court's decision regarding IRAP reimbursement. The taxpayer argued the lower court failed to properly examine facts and violated procedural rules, while the Tax Agency remained unrepresented. The court ruled that the lower court's reasoning was logically inconsistent and contradicted its own ruling, necessitating a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c.; Art. 156, c.p.c.: A judgment is void if the reasoning contradicts the operative part or fails to logically support the decision, requiring cassation and remittal.

Parole chiave

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lack of motivation logical inconsistency tax appeal IRAP reimbursement procedural nullity remittal to lower court contradictory reasoning assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
446/1997, in quanto l’attività di commercialista era svolta in assenza di autonoma organizzazione, non disponendo il contribuente di dipendenti, collaboratori e con esiguità di beni strumentali, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
446/1997, in quanto l’attività di commercialista era svolta in assenza di autonoma organizzazione, non disponendo il contribuente di dipendenti, collaboratori e con esiguità di beni strumentali, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 156, c.p.c.
Con il terzo motivo si denuncia nullità della sentenza ai sensi dell’art. 156, cod.
Art. 2, d.lgs. n. 446/1997
Art. 3, d.lgs. n. 446/1997
L’Agenzia è rimasta intimata, nonostante la notifica effettuata ai sensi dell’art. 330, terzo comma, cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Domenico SIDOTI, residente a Messina, rappresentato e difeso dall’avv. Bruno Mantineo come da procura in calce al ricorso; - ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore; - intimata – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Messina n. 1245/2/18, depositata il 20 marzo 2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2023dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE 1. Il contribuente chiedeva il rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta 1998-2004, in considerazione dell’assenza di un’autonoma organizzazione nella propria attività professionale di dottore commercialista.

A seguito del silenzio rifiuto, proponeva ricorso, accolto dalla CTP. L’Agenzia proponeva allora appello e la CTR accoglieva lo stesso. Ricorre quindi in cassazione il Cess mat contribuente con tre motivi. L’Agenzia è rimasta intimata, nonostante la notifica effettuata ai sensi dell’art. 330, terzo comma, cod. proc. civ., avvenuta in data 17 aprile 2019. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3, d. lgs. n. 446/1997, in quanto l’attività di commercialista era svolta in assenza di autonoma organizzazione, non disponendo il contribuente di dipendenti, collaboratori e con esiguità di beni strumentali, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, del cod. proc. civ.

2. Con il secondo motivo si deduce omesso esame circa un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ. In particolare, si sostiene come la motivazione è basata sull’indicazione di elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica.

3. Con il terzo motivo si denuncia nullità della sentenza ai sensi dell’art. 156, cod. proc. civ., e 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per contrasto tra motivazione e dispositivo.

4. Il terzo motivo, da esaminarsi preliminarmente attesa la sua pregiudizialità, è fondato. Effettivamente nella motivazione si pone in termini ipotetici una possibile interpretazione della rinuncia depositata dal ricorrente, che avrebbe portato secondo la CTR all’”accoglimento dell’appello con conseguente annullamento della sentenza appellata”. Dunque, non si comprende perché, preso atto della rinuncia e di ciò che si sarebbe dovuto fare, secondo la CTR, a fronte della stessa, si passa poi ad esaminare “In ogni caso” il merito. A questo punto, poiché il dispositivo di totale accoglimento e annullamento della sentenza di primo grado è compatibile con entrambe le soluzioni prospettate dalla CTR (tanto la decisione conseguente alla rinuncia quanto a quella derivante dall’esame del merito), sebbene poi – con ulteriore salto logico – la sentenza in realtà definisca la causa rilevando la decadenza del contribuente dall’azione di rimborso limitatamente ai versamenti anteriori al novembre 2000, la sentenza risulta non sorretta da effettiva motivazione, caratterizzata da un intrinseco e totale contrasto, non potendosi per quanto detto neppure ricostruire con certezza in base a quale ratio si sia giunti alla decisione portata nel dispositivo.

Tanto determina la cassazione della sentenza, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che provvederà altresì al previo accertamento dell’eventuale integrale cessazione della materia del contendere alla luce del contenuto dell’atto 24 maggio 2017.

5. L’accoglimento del terzo motivo determina l’assorbimento degli altri. P. Q. M. La Corte in accoglimento del terzo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. staccata di Messina, che provvederà altresì alla liquidazione delle