Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 30695/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of standing; non-party Clear Channel failed to prove legal succession to Elpis SRL's position.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30695/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, Clear Channel Italia S.p.A., was not a party to the original administrative proceedings. Although Clear Channel claimed to have succeeded to Elpis S.R.L.'s position through corporate transformation, it failed to provide the required documentary proof of this legal succession. Consequently, the court ruled that without explicit evidence of standing, the appeal could not proceed to the merits of the tax dispute.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 372 cod. proc. civ.; Art. 2697 cod. civ.: A non-party proposing a cassation appeal must explicitly allege and prove their legal standing, including demonstrating their derivation from a predecessor company through formal acts of transformation or merger.

Parole chiave

Generato dall'IA
standing in cassation corporate transformation legal succession burden of proof administrative appeal

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 372 cod. proc. civ.
Art. 2697 cod. civ.
Art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.
Con la seconda doglianza la ricorrente ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. l’«error in procedendo per inosservanza del principio di non contestazione di cui all’art.
Art. 115 cod. proc. civ.
l’«error in procedendo per inosservanza del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., non avendo la CTR posto a fondamento della sentenza elementi di fatto attestati dai documenti agli atti, decisivi e non contestati dalle parti appellate», nonché, ai sensi dell’art.
Art. 112 c.p.c.
l’«error in procedendo: nullità della sentenza per omessa pronuncia sui motivi di appello e sulle eccezioni opposte alla tesi riproposta dalle appellate – violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.»(cfr.
art. 62 D.Lgs. 446/1997
507; - « L’emolumento impropriamente definito “canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità”, di cui agli avvisi di accertamento impugnati non va quindi confuso con il CIMP di cui all’art. 62 D.Lgs.
art. 62 D.Lgs. 449/1997
507; - « L’emolumento impropriamente definito “canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità”, di cui agli avvisi di accertamento impugnati non va quindi confuso con il CIMP di cui all’art. 62 D.Lgs.
art. 378 cod. proc. civ
proponeva ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata sulla base di quattro motivi, successivamente illustrati con memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
art. 112 c.p
l’«error in procedendo: nullità della sentenza per omessa pronuncia sui motivi di appello e sulle eccezioni opposte alla tesi riproposta dalle appellate – violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.»(cfr.
art. 115 c.p
l’«error in procedendo per inosservanza del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., non avendo la CTR posto a fondamento della sentenza elementi di fatto attestati dai documenti agli atti, decisivi e non contestati dalle parti appellate», nonché, ai sensi dell’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 1468/2002
civ., e da fornirsi mediante deposito, e comunicazione alla parte avversaria, di copia degli atti relativi al procedimento di trasformazione o fusione (Cass. n. 1468/2002, Cass.
Cass. n. 2119/1995
1468/2002, Cass. n. 2119/1995, Cass.
Cass. sez. un. n. 2424/1993
Cass., Sez. L., 14 agosto 2007, n. 17681
Cass. Sez. III, 13 giugno 2008, n. 16002
1822/2000)» e nello stesso senso, tra le tante, Cass. Sez. III, 13 giugno 2008, n. 16002, in relazione al giudizio di appello; Cass., Sez., II, 25 giugno 2010, n.
Cass., Sez., II, 25 giugno 2010, n. 15352
16002, in relazione al giudizio di appello; Cass., Sez., II, 25 giugno 2010, n. 15352; Cass., Sez., II, 16 gennaio 20212, n.
Cass., Sez., II, 16 gennaio 2021, n. 520
Cass. Sez. L, 31 gennaio 2014, n. 2131
Cass. Sez. I, 2 marzo 2016, n. 4116
2131, in tema di legittimazione passiva; Cass. Sez. I, 2 marzo 2016, n. 4116; Cass., Sez.
Cass. Sez. VI/III, 21 giugno 2017, n. 15414

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

infondato il motivo di appello concernente la dedotta violazione della riserva di legge e «del principio di irretroattività» (così nella sentenza impugnata); -l'ordinanza sindacale n. 223 del 31 dicembre 2001 non aveva introdotto il regime tariffario del C.I.M.P., ma si era limitato a convertire in euro le tariffe (espresse in lire) dei canoni pubblicitari, per cui risultava irrilevante la sentenza del T.A.R. n. 9438/2004, che aveva annullato tale ordinanza; - la determinazione del predetto canone dell’I.C.P. non aveva comportato maggiorazioni superiori (del 25%) rispetto alle tariffe originarie di cui all'art. 12 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, aggiornate con deliberazione del consiglio comunale n.80/1998, essendosi aggiunto detto canone all’I.C.P. con un aumento del 20%, il cui cumulo doveva considerarsi consentito dall’art. 9, comma 7, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507; - « L’emolumento impropriamente definito “canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità”, di cui agli avvisi di accertamento impugnati non va quindi confuso con il CIMP di cui all’art. 62 D.Lgs. 446/1997 e le differenze evidenziate nei prospetti allegati dalla contribuente non integrano illegittimi aumenti del CIMP in violazione dell'art. 62 D.Lgs. 449/1997, ma progressivi aumenti della componente non tributaria del canone, costituita dal canone per la locazione dei luoghi pubblici che ha sostituito la tassa di occupazione delle aree e spazi pubblici, applicato secondo i criteri di cui art. 3 Norme di Attuazione del PGI del 1999» (così nell’ultima pagina della sentenza impugnata priva di numerazione);

3. Con ricorso notificato il 4 dicembre 2020 ai suindicati controinteressati, Clear Channell Italia S.p.A. proponeva ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata sulla base di quattro motivi, successivamente illustrati con memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

4. Elpis S.R.L. in liquidazione resisteva con controricorso notificato il 13 gennaio 2021, concludendo per il rigetto del ricorso;

5. il Comune di Napoli notificava controricorso in data 10 gennaio 2021, successivamente depositando la memoria di cui all’art. 378 cod. proc. civ., chiedendo il rigetto del ricorso. L E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con la prima ragione di censura, l’istante ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. l’«error in procedendo: nullità della sentenza per omessa pronuncia sui motivi di appello e sulle eccezioni opposte alla tesi riproposta dalle appellate – violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.»(cfr. pagina n. 19 del ricorso).

2. Con la seconda doglianza la ricorrente ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. l’«error in procedendo per inosservanza del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., non avendo la CTR posto a fondamento della sentenza elementi di fatto attestati dai documenti agli atti, decisivi e non contestati dalle parti appellate», nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., l’«error in iudicando per omessa motivazione ed esame di fatti decisivi, costitutivi delle domande ed eccezioni opposte dalla ricorrente appellata, documentalmente provati, che sono stati oggetto di discussione tra le parti e che, ove valutati, avrebbero comportato una pronuncia di accoglimento» (v. pagina n. 23 del ricorso).

3. Con il terzo motivo di impugnazione, l’istante ha denunciato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. l’«error in iudicando: violazione della riserva di legge in materia tributaria sancita dall’art. 23 della Costituzione in rapporto all’art. 52 del D. Lgs. n. 446/97; violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 7, del D. Lgs. n. 507/93, riferito esclusivamente all’ICP; violazione dell’art. 62, comma 2, lett.

d) e f) del D. Lgs. n. 446/97, secondo il quale il CIMP copre anche la tassazione dell’occupazione di suolo pubblico dell’impianto e deve perciò essere ridotto di almeno un terzo per gli impianti su suolo privato», nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., l’«error in iudicando per violazione del limite massimo delle tariffe CIMP fissato all’art. 62 comma 2, lett.

d) e f) del D. Lgs. n. 446/97 e per omessa considerazione di un fatto decisivo, documentalmente provato e mai contestato dalle parti appellate, rappresentato dal superamento delle tariffe CIMP applicate del limite cogente fissato da tale norma, coincidente con l’importo indebito preteso con gli avvisi, che comporta l’accoglimento del ricorso di primo grado» (v. pagina n. 27 del ricorso).

4. Con la quarta ragione di contestazione, sviluppata in termini subordinati al mancato accoglimento del terzo motivo di impugnazione, Clear Channell Italia S.p.A. ha eccepito, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., l’«error in iudicando: violazione del principio di autonomia dell’obbligazione tributaria in base al quale le disposizioni di legge che riguardano ciascun periodo d’imposta hanno effetti a partire dall’anno successivo alla loro entrata in vigore; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge 27.7.2000 n. 212 e dell’art. 54 del D.

Lgs. n. 446/97; […] violazione dell’art. 23 del D.L. 83/2012, convertito in Legge 7.8.2012, n. 134, oggetto della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 739, della Legge 28.12.2015, n. 208) nell’interpretazione confermata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 15/2015; […] violazione dell’art. 9, comma 7, del D. Lgs. n. 507/1993, novellato dall’art. 145, comma 55 della Legge 23.12.2000, n. 388)» (v. pagine nn. 30 e 31 del ricorso). 5.Tanto ricapitolato, va dato conto che la difesa di Elpis S.R.L. in liquidazione ha preliminarmente eccepito «l’inammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità per carenza di legittimazione attiva della Clear Chanell Italia S.p.A.» (v. pagina n. 17 delle controdeduzioni), ponendo in rilievo che parte appellante del giudizio di merito era stata Clear Channel Italy Outdoor S.R.L. e che la ricorrente, pur qualificandosi nel ricorso come Clear Chanell Italia S.p.A.

– già Clear Channel Italy Outdoor S.R.L., « non ha prodotto alcuna documentazione attestante un(a) collegamento con la Clear Channel Italy Outdoor S.r.l. che giustifichi una propria legittimazione attiva», segnalando «che non si verta in ipotesi di mero mutamento della ragione sociale si evince dalla circostanza che le due predette società recano differenti numeri di partita I.V.A. e codice fiscale: […] Clear Channel Italy Outdoor: C.F. 04191210014, P.I.V.A. 11095930159, con sede in Milano alla Via G. Giulini n. 2 […] Clear Channel Italia S.p.A.:

C.F. 12710340154, P.I.V.A. 03643630282, con sede Roma al Viale Regina Margherita n. 42» (così alle pagine nn. 18 e 19 del controricorso).

6. La ricorrente ha replicato alla predetta eccezione nella memoria ex art. 378 cod., assumendo che «la società ricorrente ha prodotto documentazione che attesta come Clear Channel Jolly sia stata ridenominata “Clear Channel Italia S.p.A., giusto Verbale di assemblea 1.07.2020 n. 16156 (doc. 1c), senza modificare né codice fiscale, né sede legale» (v. pagina n. 2 della predetta memoria).

7. Alla luce di quanto precede va, intanto, preso atto che la replica della ricorrente non risulta pertinente all’eccezione formulata dalla menzionata controricorrente ed alle evidenze processuali, giacchè dalla sentenza appellata effettivamente risulta che nel giudizio di gravame parte appellante era costituta da Clear Channel Italy Outodoor S.R.L., tant’è che anche nell’epigrafe del ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente si è qualificata come già «Clear Channel Italy Out-Door s.r.l.», il che vale a rendere non conferente il riferimento, contenuto nella citata memoria, al mutamento della denominazione sociale di altra società, denominata Clear Channel Jolly.

8. Va poi osservato che la citata locuzione («già») risulta, di per sé, indecifrabile, in quanto non chiarisce se la nuova denominazione sociale sia dipesa dal mero mutamento della stessa o da altra vicenda societaria, come è più che verosimile sia accaduto nella specie, in quanto risulta modificato il tipo sociale (da S.R.L. ad S.p.A.), restando – come anticipato - inconferente il richiamo, quanto meno nei termini contenuti nella predetta memoria, alla società Clear Channel Jolly.

9. Deve ancora porsi in rilievo che nell’originario ricorso risulta indicato che «si depositano i seguenti atti e documenti:

1. ricorso con procura in calce notificato;

2. sentenza della CTR Campania, Sez. n. 14, n. 4540/20 notificata;

3. istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio alla Cancelleria della Suprema Corte, munita di visto della Cancelleria del giudice a quo» (v. pagina n. 35 del ricorso).

10. Non vi è, invece, traccia agli atti processuali del documento n. 1.c, indicato nella citata memoria ex art. 378 cod. proc. civ., asseritamente concernente il cambio di denominazione da Clear Channel Jolly in Clear Channel Italia S.p.A., in forza del menzionato verbale di assemblea del 1° luglio 2020, n. 16156, che, in ogni caso, per quanto sopra detto, sarebbe risultato del tutto inconferente.

11. Alla stregua delle considerazioni svolte, non può, allora, non accogliersi l’eccezione sollevata da Elpis S.R.L. in liquidazione, dichiarando, pertanto, l’inammissibilità del ricorso, con valore ovviamente assorbente rispetto all’esame dei motivi di impugnazione, dovendo darsi seguito al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui: -«ove un soggetto, il quale non sia stato parte nella precedente fase del giudizio, proponga impugnazione avverso la decisione adottata all'esito di tale fase, deve non solo dedurre esplicitamente o, quanto meno, implicitamente d'averne acquistato la legittimazione sulla base d'una sopravvenuta situazione giuridica idonea a fondarla.

Ma viene a gravare su di esso altresì l'onere di fornire la prova della situazione stessa, posto che ogni qualvolta si faccia valere una posizione giuridica soggettiva attiva - nella specie un potere o comunque un diritto potestativo di natura processuale - si ha correlativamente l'onere di dare la prova del fatto che la costituisce, in base al generale principio di cui all'art. 2697 cod. civ.»; - «onde, al fine dell'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto da chi non sia stato parte del giudizio di merito, questi deve allegare la propria legitimatio ad causam e fornire la dimostrazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa ed, in particolare, ove ricorrente sia una società che assuma derivare, per fusione o trasformazione, da altra società che aveva partecipato al giudizio stesso, deve dare la dimostrazione della sua derivazione dalla preesistente società: dimostrazione consentita anche in sede di legittimità, a norma dell'art. 372 cod. proc. civ., e da fornirsi mediante deposito, e comunicazione alla parte avversaria, di copia degli atti relativi al procedimento di trasformazione o fusione (Cass. n. 1468/2002, Cass. n. 2119/1995, Cass. sez. un. n. 2424/1993); - Va, inoltre, considerato al riguardo come nel giudizio di legittimità, dovendo i documenti diretti ad attestare la capacità processuale necessaria per la proposizione del ricorso essere formalmente inseriti tra gli atti interni del giudizio stesso, tale inserzione debba aver luogo mediante espressa indicazione dei detti documenti nel contesto dell'atto d'impugnazione, a cui deve far seguito il loro deposito in cancelleria in uno all'atto stesso» (così, Cass., Sez.

L., 14 agosto 2007, n. 17681, che richiama «Cass. sez. un. n. 1325/1996, Cass. n. 1822/2000)» e nello stesso senso, tra le tante, Cass. Sez. III, 13 giugno 2008, n. 16002, in relazione al giudizio di appello; Cass., Sez., II, 25 giugno 2010, n. 15352; Cass., Sez., II, 16 gennaio 20212, n. 520; Cass., Sez. L, 31 gennaio 2014, n. 2131, in tema di legittimazione passiva; Cass. Sez. I, 2 marzo 2016, n. 4116; Cass., Sez. VI/III, 21 giugno 2017, n. 15414).

12. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

13. Va, infine, dato atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso;

P.Q.M.

la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna Clear Channel Italia S.p.A. al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore di Elpis S.R.L. in liquidazione e del Comuune di Napoli nella misura di 4.000,00 € per ciascuno di loro, a