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Ordinanza — n. 30683/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to taxpayer's successful request to terminate proceedings via payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30683/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the tax litigation extinguished after the taxpayer submitted a formal request to settle the dispute. The taxpayer paid 5% of the disputed tax amount and formally requested the court to end the proceedings under new fiscal laws. Consequently, the court ruled that the process was terminated without a substantive decision on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 e ss. della legge 29 dicembre 2022 n. 197; Art. 1, comma 198 della legge 29 dicembre 2022 n. 197: When a taxpayer deposits the required sum and requests termination of a pending tax dispute, the proceedings are declared extinguished by the court.

Parole chiave

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tax litigation extinguishment fiscal dispute settlement 5% payment requirement taxpayer voluntary termination Italian tax procedure ricupero d'imposta sospensione della riscossione fiscale impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186 e ss. della legge 29 dicembre 2022 n. 197
Art. 1, comma 198 della legge 29 dicembre 2022 n. 197
d.l. 30 marzo 2003, convertito con modifiche nella legge 56 del 26 maggio 2023
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 2
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2069/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempor e, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stat o e domiciliata presso gli uffici della medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12 -ricorrente- contro BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL (già BRISTOL EUROPE SPA), in persona del proprio legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa , anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Nicola Casoe Benedetto Colucci, con domicilio eletto in Roma, via Savoia n. 37, presso lo Studio Tributario Deiure , in virtù di procura speciale in atti. -controricorrente- Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio- sezione staccata di Latina, n. 3876/2018,depositata il 7 giugno 20187 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24ottobre 2023 dal Consigliere MICHELE CATALDI.

Rilevato che: 1.L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio-sezione staccata di Latina, che ha rigettato l’appello erariale contro la sentenza della Commissione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ANDREINA GIUDICEPIETRO Presidente MICHELE CATALDI Consigliere - Rel. MARIA LUISA DE ROSA Consigliere GIAN PAOLO MACAGNO Consigliere ROSANNA ANGARANO Consigliere Oggetto: Irpeg CC. 24/10/2023 tributaria provinciale di Latina, che aveva accolto il ricorso d ella BRISTOL - MYERS SQUIBB SRL (già BRISTOL EUROPE SPA) contro la cartella di pagamento relativa all’Irpeg di cui all’anno d’imposta 1982, nell’importo di cui all’avviso d’accertamento n. 94/1987, così come determinatoa seguito del passaggio in giudicato della decisione di secondo grado resa dalla Commissione tributaria di secondo grado di Latina nel giudizio conseguente all’impugnazione dell’atto impositivo.

La contribuente si difende con controricorso. Considerato che: 1.Preliminarmente, deve rilevarsi che la contribuente controricorrente ha depositato, in forma telematica, istanza di estinzione del giudizio, deducendo e documentando di avere, nelle more del giudizio: depositato istanza di sospensione del procedimento, manifestando la volontà di definire la controversia pendente ex art. 1, commi 186 e ss. della legge 29 dicembre 2022 n. 197, per effetto della quale le controversie fiscali pendenti in Cassazione, per la quale il Fisco risulta integralmentesoccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definitecon il pagamento di una somma pari al 5% del valore della lite; versato, in data 7 luglio 2023, la somma di € 1.283,00 (pari al 5% di € 25.659,00, valore della controversia, stabilito in base a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 12 del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo cui «Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste», con esclusione degli importi di cui all'atto impugnato che eventualmente non formino oggetto della materia del contendere: cfr. c ircolare dell’Agenzia delle entrate del 27/01/2023,n. 2 ); inviato in formatelematica, il 14 luglio 2023, la domanda di definizione della lite fiscale .

L’Amministrazione ricorrente nulla ha eccepito. Tanto premesso, ai sensi del comma 198 del ridetto art.1 della legge n. 197 del 2022, nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo(come modificato dal d.l. 30 marzo 2003, convertito con modifiche nella leggen. 56 del 26 maggio 2023 ), presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione, e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nel