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Ordinanza — n. 30676/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to early settlement extinguishing the tax dispute proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30676/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the Regional Tax Commission's decision extinguished. The Administrative Agency had appealed a ruling that confirmed a tax assessment for an association, but the association had previously filed for an expedited settlement under specific legislative provisions. The court ruled that because the settlement was completed and no formal denial was issued within the statutory period, the legal proceedings terminated automatically on December 31, 2020.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13 del D.L. 119/2018; Art. 6, comma 14 del D.L. 119/2018: The legal proceedings for tax disputes are extinguished by the expiration of the deadline for the administrative authority to notify a denial of the expedited settlement, provided the taxpayer has fulfilled the initial payment obligation.

Parole chiave

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tax dispute settlement expedited procedure extinction administrative tax appeal double contribution unificato procedural time limit tax authority notification legal proceedings termination diritto dello sport

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Art. 6, comma 14 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
"doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 11013 / 20 19 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 -ricorrente - contro ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTING PIGNOLA, in persona del legale rapp.te p.t. Nicola Petrone,nonché PETRONE NICOLA in proprio , elettivamente domiciliat i a Roma, in P.ZZA DELLA LIBERTÀ, N. 10, presso lo studio dell’Avv. GAETANO MICHELE MARIA DE BONIS, che li rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso - controricorrent i - nonché contro GERARCI NICOLA - intimato - avverso la sentenza n. 532/1/2018 della Commissione tributaria regionale della Basilicat a , pronunciata il 18 dicembre 201 7 e depositata il 17 ottobre 2018, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre2023 dal consigliere dott.

Francesco Cortesi . Rilevato che: la pronunzia in epigrafe, resa dal la Commissione tributaria regionale della Basilicata, ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Potenza n. 899 /2/201 6 , con la quale era stata accolta l’impugnazione dell’ASD Sporting Pignola, nonché di Nicola Petrone e Nicola Gerarci, avverso gli avvisi di accertamento notificati dall’amministrazione finanziariaal sodalizio e agli associati; contali avvisi era stato rettificato il reddito dell ’ente contribuente per gli anni compresi fra il 2010 e il 2012, sul rilievo dell’insussistenza di alcuni dei presupposti per l’accesso al regime agevolativo di cui alla l. 1991, n. 398; la sentenza d’appello è stata impugnata dall’Amministrazione con ricorso per cassazione affidato a due motivi;l’intimata ASD e Nicola Petrone ha nno resistito con controricorso , mentre Nicola Gerarci è rimasto intimato;

Considerato che: in via preliminare, va osservato che nel controricorso è segnalata l’intervenuta definizione agevolata della lite, da parte dell’ASD, ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 , conv. con modif. nella l. n. 136/2018;in particolare, la predetta contribuente ha depositato, ai fini predetti, documentazione attestante il versamento della somma dovuta per la prima rata per l’annualitàdi imposta interessata; non risulta, inoltre, che l’ a mministrazione finanziaria abbia notificato un provvedimento di diniego entro il 31 luglio 2020, né alcuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato decreto,né, infine, risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; degli effetti della definizione anticipata da parte dell’associazione possono giovarsi i restanti contribuenti, in forza del disposto di cui all’art. 6, comma 14, del richiamato decreto; ai sensi dell’art. 6,comma 13 , il processo si è dunque estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020e le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; non sussistono i presupposti per la condanna della ricorrente al versamento del c.d. "doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 .

P.Q.M.

La Corte dichiara estint