Cassation court dismisses tax agency appeal, declaring the lawsuit extinguished by the 2018 simplified settlement procedure deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer had filed a request for simplified settlement under Article 6 of Legislative Decree 119/2018. Although the taxpayer argued the process ended upon filing, the court found no formal request for settlement discussion was submitted by the deadline of December 31, 2020. Consequently, the proceedings terminated automatically, and the tax agency's cassation appeal against the resulting extinction was rejected.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, commi 8-10, 13 d.l. 23/10/2018 n. 119; Art. 6, comma 13 d.l. 23/10/2018 n. 119: The judicial process is extinguished if the simplified settlement request is not formally presented within the statutory deadline, rendering subsequent appeals against the extinction inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13348/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempor e, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stat o e domiciliata presso gli uffici della medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12 -ricorrente- contro TESTA PAOLO, rappresentato e difeso,in virtù di procura speciale , dall' avv. Adriana La Rocca, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del l ’avv. Rita Gradara in Roma , Largo Somalia, n. 67 -controricorrente- Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 4338/17, depositata il 27 ottobre 2017 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24ottobre 2023 dal Consigliere MICHELE CATALDI.
Rilevato che: 1.L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, di cui all’epigrafe, che ha rigettato l’appello erariale contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva accolto il ricorso d i Paolo Testa avverso Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ANDREINA GIUDICEPIETRO Presidente MICHELE CATALDI Consigliere - Rel. MARIA LUISA DE ROSA Consigliere GIAN PAOLO MACAGNO Consigliere ROSANNA ANGARANO Consigliere Oggetto:
“scudo fiscale” CC. 24/10/2023 l’avviso d’accertamento con il quale era stata imputata al contribuente la maggiore Irpef, relativa all’anno d’imposta 2007, in conseguenza della ritenuta natura fittizia dei contratti con i quali, in data 17 novembre 2005, i soci della CO.IN s.a.s. di Testa Leopoldo e C., tra cui lo stesso Paolo Testa, avevano ceduto alla Profil Mec s.r.l. l’usufrutto sull’ ottanta per cento del capitale sociale della s.n.c., pur restando proprietari unici della partecipazione societaria. Secondo l’Agenzia, infatti, le condizioni contrattuali pattuite erano antieconomiche, essendo irrisorio il prezzo di cessione pagato dalla s.r.l., nonostante l’elevatissima quota degli utili garantita complessivamente dall’usufrutto sulla partecipazione nella s.n.c., sicché l’operazione doveva ritenersi finalizzata al fittizio trasferimento, a fini fiscali, alla cessionaria della quota più rilevante del reddito prodotto dalla cedente.
Il contribuente- che nei giudizi di merito aveva eccepito che l’accertamento sarebbe stato inibito dalla sua adesione al c.d. scudo fiscale per il rimpatrio in Italia di attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero e non già dichiarate, pagando la relativa imposta- si difende con controricorso , che contiene la preliminare “istanza di trattazione” finalizzata alla declaratoria di estinzione del giudizio, in conseguenza della proposta domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, senza versare alcun importo, in considerazione di quanto già versato in pendenza di giudizio.
Considerato che: 1.Preliminarmente, deve rilevarsi che il contribuente controricorrente ha eccepito e documentato, sin dal controricorso ed anche con produzione telematica, di aver proposto domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, senza versare alcun importo, in considerazione di quanto già versato in pendenza di giudizio, deducendo pertanto l’avvenuto perfezionamento della definizione sin dal momento della presentazione della domanda, ai sensi del comma 6 del ridetto art.
6. Entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazionedi cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018, tale non potendosi ritenere l'istanza di trattazione contestuale allo stesso controricorso e finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzionedel giudizio. Non risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, né comunque l’Ufficio, all’interno di questo giudizio, ha contestato le allegazioni e produzioni del contribuente sul punto, di cui al controricorso. Pertanto, ai sensi del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020. Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese delprocesso estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24ottobre 2023.