Italian Court corrects a tax judgment by removing a duplicated page due to a clerical error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione issued an order to correct a material error in a tax judgment where the text was inadvertently repeated on page 14. The court found that the duplication occurred after the signatures of the President and rapporteur, constituting a clear clerical mistake. Consequently, the court ordered the removal of the duplicate text to restore the original legal decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The court may, upon its own motion, correct material errors in judgments that do not affect the outcome, such as the duplication of text or pages, by ordering the removal of the erroneous portion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA DI CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso iscritto al n. 4991/2023 R.G. e relativo alla correzione della sentenza n. 5693 depositata in data 20 febbraio 2023 sui ricorsi riuniti n.ri 1462/2015, 31245/2018, 9589/2021 propostida: SIGNA 03 MILANO S.A.S. DI SIGNA MILANO S.R.L. E C., in persona del legale rappresentante pro tempore Markus Muehlberger , in proprio e in veste di legale rappresentante di Signa Milano S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Zizzo, Maria Sonia Vulcano e Claudio Lucisano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Romaalla v ia Crescenzio , n. 91;
–ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,con sede in 00145 Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – nonché contro EQUITALIA NORD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore; Correzione errore materiale. –intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 2836/12/2014, depositata in data27 maggio 2014. e sul riunito ricorso n. 31245/2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,con sede in 00145 Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro SIGNA 03 MILANO S.A.S. DI SIGNA MILANO S.R.L. E C., in persona del legale rappresentante pro tempore, MARKUS MUEHLBERGER e SIGNA MILANO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi da gli avvocati Giuseppe Zizzo, Maria Sonia Vulcano e Claudio Lucisano, presso il cui studio è elettivamente domiciliatain Roma alla via Crescenzio, n. 91;
–controricorrenti – nonché contro MUEHLBERGER MARKUS, SIGNA MILANO SRL, n ella persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 3171/12/2018,depositata in data 10 luglio 2018. e sul riunito ricorson. 9589/2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,con sede in 00145 Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato.
–ricorrente – contro SIGNA 03 MILANO S.A.S. DI SIGNA MILANO S.R.L. E C.,in persona del legale rappresentante pro tempore Markus Muehlberger, in proprio e in veste di legale rappresentante di Signa Milano S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Zizzoe Sozzi Chiara presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano alla via Gian Battista Bazzoni, n. 12; –controricorrente – nonché contro SIGNA 03 MILANO –K.G. DER SIGNA MILANO G.M.B.H. CO, nella persona del legale rappresentante pro tempore; –intimata – Letto il decreto del Presidente titolare della Sezione depositato in data 6 marzo 2023 con il quale si disponeva d’ufficio, ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc. civ., l’iscrizione a ruolo del procedimento di correzione materiale della sentenza n. 5693 depositata in data 20 febbraio 2023 sui ricorsi riuniti n.ri 1462/2015, 31245/2018, 9589/2021 perché per errore il testo della sentenza era ripetuto due volte; considerato che il provvedimento adottato d’ufficio dal Presidente titolare risulta regolarmente comunicato alle parti in data 7 giugno 2023 come da attestazione di cancelleria; rilevato che l’errore emerge ictu oculi dagli atti atteso che, dopo la sottoscrizione del presidente e del relatore, a pg. 14, segue l’intestazione “Repubblica Italiana” e nuovamente il testo identico della sentenza; considerato che trattasi evidentemente di un’ipotesi di errore materiale;
P.Q.M.
Dispone che la sentenza abbia termine a pg. 14 dopo la sottoscrizione del Presidente e del relatore. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge e per l’annotazione della presente correzi