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Decreto — n. 30595/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to settlement proposal within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 30595/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, representing the Revenue Agency, had filed a challenge against a lower court judgment against Numbers SRL but remained silent after the proposal was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of the right to proceed, leading to the termination of the proceedings without a substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A cassation appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision on a settlement proposal within forty days of its communication.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal settlement proposal deadline procedural extinction renunciation of appeal Art. 380-bis c.p.c. ripetibili dell'avvocato spese di gratuito patrocinio spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
DELLA CAMPANIA n.3356/2022depositata il 12/04/2022; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
DELLA CAMPANIA n.3356/2022depositata il 12/04/2022; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27513/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro NUMBERS SRL -intimata- avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA n.3356/2022depositata il 12/04/2022; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 01/11/20