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Ordinanza — n. 30585/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal regarding first-home tax benefits due to pre-existing residence suitability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30585/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Mauro Tozzi's appeal against the Regional Tax Commission's decision to deny first-home tax benefits. The court upheld the lower court's finding that Tozzi's pre-existing residence in Rome was suitable for his needs, thereby disqualifying him from the fiscal incentive. The decision emphasizes that the tax authority correctly assessed the subjective suitability of the prior property, making the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 1, nota 2-bis, comma 1 lett. b) della Tariffa parte prima allegata al DPR 131/1986; The possession of a pre-existing residence suitable for the taxpayer's needs constitutes an obstacle to claiming first-home tax benefits, regardless of the specific location of the new purchase.

Parole chiave

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first home tax benefits pre-existing residence suitability tax appeal dismissal fiscal incentives Rome subjective habitability assegnazione del luogo di soggiorno revoca del permesso di dimora autorizzazione per residenza secondaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, nota 2-bis, comma 1 lett. b) della Tariffa parte prima allegata al DPR 131/1986
5, località Casalpalocco, non era in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, nota 2-bis, comma 1 lett.
Art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
con il primo motivo si deduceex art. 360, primo comma, n.
Art. 2697 cod. civ.
Art. 2729 cod. civ.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di euro 2.800,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5-, Sentenza n. 2565 del 02/02/2018
Sez. 5-, Ordinanza n. 19989 del 27/07/2018
Ordinanza 6 luglio 2011, n. 203 della Corte Costituzionale
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7311/2020 R.G. proposto da : TOZZI MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. CARO 62, presso lo studio dell’avvocato CICCOTTI SIMONE (CCCSMN64H06H501C) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LA MOTTA MARCO (LMTMRC71L25H501F); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende ; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

ROMA n. 7333/2018 depositata il23/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023dal Consigliere FABIO DI PISA. RILEVATO CHE 1. la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 7333/16/2018, depositata in data 23/10/2018 e non notificata, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava l’impugnazione avverso il provvedimento con cui l’ufficio aveva dichiarato il contribuente Mauro Tozzi decaduto dal beneficio dell’acquisto della prima casa; 1.1. i giudici di appello ritenevano corretto l’operato dell’ Agenzia delle Entrate la quale aveva ritenuto che il contribuente, quanto all’acquisto dell’unità sita in Roma, Via Nicostene n. 5, località Casalpalocco, non era in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, nota 2-bis, comma 1 lett.

b) della Tariffa parte prima allegata al DPR 131/1986, atteso che alla data dell’acquisto era proprietario esclusivo di altro immobile sito nel comune di Roma, Via Terenzio ed aveva trasferito volontariamente la propria residenza in tale immobile, adibito ad uso promiscuo, dal 28/10/2010 al 31/01/2014, risultando che detto immobile era certamente idoneo all’uso abitativo del contribuente;

2. contro detta sentenza Mauro Tozzi propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, ed ha depositato memoria;

3. l'Agenzia delle Entrateresiste con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo si deduceex art. 360, primo comma, n. 3 c od . proc.c iv . violazione e falsa applicazione dell'art. 1, nota 2 - bis della Tariffa parte prima allegata al d.P.R. 131/1986, lamentan d o si , che i giudici di appello, non avevano valutato le specifiche contestazioni circa la non idoneità della unità immobiliare sita in Roma, Via Terenzio a soddisfare le esigenze abitative del richiedente il beneficio;

2. con il secondomotivo si denunzia , ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. p roc . c iv . violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ.assumendo che la Commissione Tributaria Regionale non aveva considerato che nel caso in esame gravava sull’ufficio l’onere di comprovare la idoneità dell’altro bene a soddisfare le esigenze abitative del richiedente il beneficio;

3. il ricorso deve essere rigettato per le ragioni appreso specificate; 3.1. si tratta di motivi suscettibili di considerazione congiunta, in quanto tutti basati sulla medesima questione attinente alla rilevanza dell'inidoneità soggettiva dell'immobile acquistato, al fine di avvalersi delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della cd. "prima casa"; 3.2. giova premettere che l'art. 1, nota II-bis, lett. b), della Tariffa, parte I, nella sua attuale formulazione indica sic et simpliciter la mera "prepossidenza" di un immobile, indipendentemente dalle sue effettive e reali caratteristiche, fra gli elementi ostativi alla fruizione delle agevolazioni fiscali sulla c.d. "prima casa".

In passato, invece, il legislatore aveva espressamente subordinato il diniego del riconoscimento delle agevolazioni al casodella prepossidenza di un immobile idoneo ad abitazione, creando così mediante una sorta fictio iuris, un particolare caso di impossidenza nell'ipotesi in cui, nonostante la titolarità giuridica dell'immobile, questo, in concreto, non potesse realizzare quegli scopi cui la disciplina agevolativa è preordinata. Tale requisito ha riguardato, in particolare, gli acquisti verificati si nel biennio 1993-1995, poiché in sede di conversione la legge 24 marzo 1993, n. 75, aveva inserito nell'art. 1, primo comma, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 (18), un nuovo requisito, rispetto alla precedente formulazione della norma, per effetto del quale l'acquirente doveva dichiarare «di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione».

In seguito il legislatore è intervenuto in materia e con la legge 28 dicembre 1995, n. 549, rettificando l'allora vigente disciplina, ha stabilito, all'art. 3, comma 131, che per fruire delle agevolazioni l'acquirente dovesse dichiarare unicamente «di non essere titolare ... dei diritti di proprietà, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare», espungendo così il requisito dell'idoneità abitativa; 3.3. la giurisprudenza ha per lo più affermato che ai sensi dell'art. 1, nota II-bis, lett. b), della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, sufficiente e bastevole la prepossidenza di un immobile destinabile ad "adeguata abitazione" e la Corte Costituzionale, con ordinanza 6 luglio 2011, n. 203 (34), nel dichiarare la manifesta inammissibilità di una questione di illegittimità costituzionale relativa all'art. 1, nota II-bis, letto b), della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, così come modificata dalla legge n. 549/1995, ha richiamato l'interpretazione della Corte di legittimità, affermando che la sostituzione nella legge sulle agevolazioni sulla prima casa dell'espressione "fabbricato idoneo ad abitazione" con "casa di abitazione" è da intendersi nelsenso che «la possidenza di una casa di abitazione costituisce ostacolo alla fruizione delle agevolazioni fiscali per il successivo acquisto di un 'altra casa ubicata nello stesso Comune soltanto se la prima delle due case sia già idonea a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato»; 3.4. orbene, ad avviso del Collegio, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del condivisibile principio, cui in questa sede va data continuità, per cui intema di agevolazioni prima casa, ai sensi dell'art. 1, comma 4, e nota II bis, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 -nel testo (applicabile " ratione temporis") introdotto dall'art. 16 del d.l. n. 155 del 1993 (conv., con modificazioni, nella l. n. 243 del 1993) - «l'idoneità» dell'abitazione pre-posseduta va valutata sia sotto il profilo oggettivo (effettiva inabitabilità), che sotto quello soggettivo (fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative), nel senso che il beneficio trova applicazione anche nell'ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato (Sez. 5- , Sentenza n. 2565 del 02/02/2018, Rv. 646929 – 01 ), conf.

Sez. 5- , Ordinanza n. 19989 del 27/07/2018, Rv. 649937 – 01 ; 3.5. le censure, nella sostanza, sono solamente in fatto a fronte della ricostruzione dei giudici di appello i quali hanno accertato che l’immobile sito in Roma, Via Terenzio era idoneo a costituire abitazione per il contribuente che ivi aveva avuto, infatti, la propria residenza degli anni 2010-2014, e mirano ad una rivalutazione nel merito certamente inammissibile in questa sede;

4. stante l'infondatezza dei motivi dedotti, dunque, il ricorso deve essere rigettato; 4.1. le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di euro 2.800,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico delle parti ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 - bis dello ste