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Ordinanza — n. 30575/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation corrects a clerical error in the headnote listing the wrong lawyer for the taxpayer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30575/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted an application to correct a material error in the headnote of a previous order. The taxpayer, Maurizio De Rosa, was incorrectly listed as represented by himself in the header, whereas the actual representation was by lawyer Maria Iorio. The court ruled that this discrepancy constituted a mere clerical mistake requiring immediate correction without any associated costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 1 c.p.c.; Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.: The court must correct material errors in the headnote that misidentify the parties or their legal representatives to ensure procedural clarity.

Parole chiave

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clerical error correction material defect in headnote misidentification of lawyer procedural correction no costs awarded correzione di errore materiale difetto formale di procedura risposta alla petizione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, n. 1 c.p.c.
Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2514/2023 R.G. proposto da: MAURIZIO DE ROSA, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Iorio; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –intimata – Per la correzione di errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 36711/2022 resa da questa Corte e depositata in data 15 dicembre 2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2023dal consigliere Alberto Crivelli.

RILEVATO CHE 1. L’Avv. Maria Iorio con apposita istanza chiedeva la correzione dell’errore materiale della citata ordinanza di questa Corte, rilevando in particolare come nell’epigrafe il contribuente controricorrente fosse stato indicato come difeso in proprio anziché Correz. errore materiale dall’avv. Maria Iorio. In data 24 maggio 2023 la cancelleria inviava avviso all’Avvocatura nonché all’istante. L’Agenzia, già ricorrente nel merito, non faceva pervenire atti difensivi. CONSIDERATO CHE 1. Effettivamente l’epigrafe contiene l’indicazione per cui il contribuente controricorrente Maurizio De Rosa sarebbe difeso dall’avv.

“De Rosa Maurizio”, domiciliato presso la cancelleria della Corte.

2. Viceversa risulta dal controricorso come il suddetto controricorrente fosse costituito con l’avv. Maria Iorio. Tale indicazione costituisce un mero errore materiale, per cui il ricorso va accolto. Nulla per le spese. P. Q. M. La Corte accoglie l’istanza di correzione, disponendo che nella propria ordinanza n. 36711/22, resa in data 18 ottobre 2022 e depositata il 15 dicembre 2022, nell’epigrafe, ove leggesi “De Rosa Maurizio, domiciliato in Roma (…) rappresentato e difeso dall’avvocato De Rosa Maurizio” si leggerà “De Rosa Maurizio, domiciliato in Roma (…) rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Iorio del foro di Napoli”. Si annoti. Così