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Ordinanza — n. 30544/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax refund claim for private hospital not meeting strict statutory subject requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30544/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional commission ruling that allowed a private hospital to claim a tax reduction. The agency argued the benefit was strictly for specific public entities and could not apply to a commercial company with provisional accreditation. The court held that tax reductions are derogatory norms requiring strict interpretation, limiting eligibility only to entities explicitly defined as hospital presidios or hospital companies.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 601/1973; Art. 43 della l. n. 833/1978: Tax reduction benefits are derogatory norms subject to strict interpretation, applicable exclusively to entities explicitly defined as hospital presidios or hospital companies, not to other commercial entities merely performing similar activities.

Parole chiave

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tax reduction benefit hospital entity status strict interpretation rule derogatory norm subjective eligibility Cassation appeal fiscal exemption rimborso dell'assicurazione malattie

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 601 del 1973
Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.P.R.
Art. 43 della l. n. 833 del 1978
601 del 1973e dell’art. 43 della l. n. 833 del 1978.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 12500/2019
Questa Corte – con numerose pronunzie che designano, ormai, la sussistenza di un indirizzo consolidato (si veda, per tutte, Cass. n. 12500/2019; nello stesso senso anche Cass.
Cass. n. 16442/2020
12500/2019; nello stesso senso anche Cass. n. 16442/2020; Cass.
Cass. n. 27831/2019
16442/2020; Cass. n. 27831/2019; Cass.
Cass. n. 33244/2018
27831/2019; Cass. n. 33244/2018) – ha infatti affermato che la riduzione d’imposta prevista per gli «e nti ospedalieri » dall'art.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 7314 / 20 20 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 -ricorrente - contro CLINIC CENTER s.p.a. - intimata - avverso la sentenza n. 6118/13/2019 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositatail 15 luglio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre2023 dal consigliere dott. Francesco Cortesi ;lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Francesco Salzano, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Rilevato che:

1. Clinic Center s.p.a. impugn ò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli il silenzio - rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria alla sua istanza di rimborso del 50% dell’Ires versata per gli anni di imposta 2012, 2013 e 20 1 4 , sul presupposto dell’applicabilità del beneficio riconosciuto dall’art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, fra gli altri, agli enti che erogano prestazioni sanitarie in convenzione con le Asl. Il ricorso fu accolto.

2. La Commissione tributaria regionale della Campania respinse l’appello successivamente proposto dall’Amministrazione. I giudici regionali ritennero che la società contribuente potesse usufruire del beneficio, in quanto istituzione di carattere privato riconosciuta quale presidio ospedaliero dall'unità sanitaria locale ai sensi dell'art.43 della l. n . 833 del 1978 .

3. La sentenza d’appello è stata impugnata dall’Agenzia delle entrate con ricorso per cassazione affidato a un unico motivo . La società intimata non ha svolto difese. Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte. Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973e dell’art. 43 della l. n. 833 del 1978. La ricorrente assume che i giudici d’appello avrebbero errato nel ritenere applicabile il beneficio sulla base del carattere oggettivo dell’attività svolta dalla ricorrente, osservando che la riduzione d’imposta è invece riservata a una categoria di soggetti specificamente individuata e non è suscettibile di interpretazione estensiva; deduce, pertanto, l’erroneità della sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto di estendere il beneficio, previsto per i soli enti ospedalieri riconosciuti come presidi Asl ai sensi dell’art. 43 della l. n. 833 del 1978, a un ente commerciale munito di accreditamento provvisorio da parte della Regione di pertinenza.

3. Il motivoè fondato. 3.1. Questa Corte – con numerose pronunzie che designano, ormai, la sussistenza di un indirizzo consolidato (si veda, per tutte, Cass. n. 12500/2019; nello stesso senso anche Cass. n. 16442/2020; Cass. n. 27831/2019; Cass. n. 33244/2018) – ha infatti affermato che la riduzione d’imposta prevista per gli «e nti ospedalieri » dall'art. 6, comma primo, del d.P.R. n. 601 del 1973, non è applicabile alle società in regime di accreditamento (provvisorio o definitivo) con il servizio sanitario regionale,poiché, alla stregua del quadro normativo succedutosi nel tempo, nella richiamata nozione normativa non rientrano le istituzioni di carattere privato che hanno un ordinamento dei servizi ospedalieri corrispondente a quello degli ospedali precedentemente gestiti in via diretta dalle unità sanitarie locali .

La stessa giurisprudenza ha, pertanto, affermato il principio in base al quale l’agevolazione permane solo in favore degli enti che svolgono sostanzialmente e strutturalmente le funzioni dei soppressi enti ospedalieri nell'ambito della rete ospedaliera pubblica del servizio sanitario nazionale, ovvero in favore dei “ vecchi ” enti ospedalieri , in seguito confluiti nelle aziende ospedaliere e nei presidi ospedalieri delle ASL. 3.2. A sostegno di tale orientamento, si è osservato anzitutto che gli «enti ospedalieri» erano originariamente previsti dall’art. 2, comma primo,della l. 12 febbraio 1968, n. 132, che vi attribuiva una serie di attività medico-sociali finalizzate al conseguimento degli scopi istituzionali propri del ricovero e d e lla cura degli infermi ; in tale novero venivano riconosciuti di diritto le Ipab e «gli altri enti pubblici che, al momento di entrata in vigore della presente legge, provvedono esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi», nonché « tutti gli ospedali appartenenti ad enti pubblici che abbiano come scopo oltre l'assistenza ospedaliera anche finalità diverse».

La normativa, equiparando tali soggetti al trattamento tributario previsto per l'amministrazione dello Stato, ne rendeva evidente la natura pubblicistica. La successiva istituzione del SSN, intervenuta con la l. n. 833 del 1978, ha comportato l’attribuzione dei compiti di perseguimento dei fini di sanità pubblica alle aziende sanitarie locali, costituite «in aziende con personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale»; l’art. 4 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 , ha peraltro disposto che «per specifiche esigenze assistenziali, di ricerca scientifica, nonché di didattica del servizio sanitario nazionale [...] possono essere costituiti o confermati in aziende [...] gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico [...]».

In seguito a tale complessiva evoluzione normativa, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che gli «enti ospedalieri» di cui alla l. n. 132 del 1968 manteng a no una loro autonomia, o in quanto costituiti in «aziende ospedaliere» o quali «presidi ospedalieri» nell'ambito delleAsl (v. Cass. n. 8922/2018; Cass. n. 1687/2016). Per questo, quando l’art. 6, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 601 del 1973, elencando i soggetti beneficiari dell’Irpeg al 50% , ha conservato l'originaria dizione di «enti ospedalieri», questa Corte ha ritenuto che l'agevolazione, di natura soggettiva, non fosse applicabile alle Asl neanche in via di interpretazione estensiva ( v. ad es.

Cass. n. 1687/2016).3.3. Ciò posto, nel caso di specie la società contribuente operava, nelle annualità di rilievo, in regime di accreditamento provvisorio con la Regione Campania. Siffatto ultimo regime, previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, poi integrato dall'art. 6 della legge n. 724 del 1994, non ha modificato la natura del rapporto esistente tra la p.a. e le strutture private, che rimane di natura sostanzialmente concessoria, con la conseguenza che non può essere posto a carico dell'ente pubblico alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali (v. ad es.

Cass., n. 26689/2014; Cass. n. 1740/2011). Ora, nel disciplinare l’agevolazione in questione, l'art. 6, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 601 del 1973, ne ha mantenuta l’ efficacia limitatamente ai “vecchi” enti ospedalieri i quali , per effetto della descritta evoluzione normativa, mantengono una loro autonomia, o in quanto costituiti in «aziende ospedaliere», o quali «presidi ospedalieri» nell'ambito delle istituite Asl. È pertanto esclusivamente a tali enti che continua a riferirsi l'agevolazione in questione. 3.4. Né rileva il fatto che la società contribuente, nel caso concreto, possa avere un ordinamento dei servizi ospedalieri corrispondente a quello degli ospedali gestiti direttamente dalle unità sanitarie locali, sì da presentare il carattere «sostanziale e strutturale» degli stessi, come rilevato dalla C.T.R. con richiamo alla risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 179/E del 10 luglio 2009.

Ed infatti, ilriconoscimento, a favore della controricorrente, della qualità di «presidio ospedaliero», non giustifica ex se l'applicazione dell'agevolazione in questione, che ha indiscussa natura soggettiva e, pertanto, è applicabile ai soli soggetti ai quali originariamente si riferiva, in considerazione dell'esclusività e della tipicità del fine sociale previsto per ciascuno di essi, individuato in maniera tassativa quale già esistente al momento dell'entrata in vigore della stessa norma, anche se successivamente confluito nelle aziende ospedaliere e nei presidi ospedalieri delle Asl.

Diversamente opinando, come questa Corte ha espressamente rilevato, si finirebbe con il trasformare la disposizione in questione « in un'agevolazione di natura oggettiva, concessa in relazione all'attività svolta e non anche alla natura pubblica degli enti, considerata dal legislatore. Ma ciò non è consentito, anche in relazione alla necessità di stretta interpretazione della norma di agevolazione invocata, avente natura derogatoria di previsioni impositive generali e quindi insuscettibile di estensione al di là delle ipotesi tipiche disciplinate» (così, ancora, Cass. n. 12500/2019).

È noto, infatti, che le norme che riconoscono agevolazioni o benefici fiscali in deroga all'ordinario regime d'imposizione sono norme ad interpretazione rigida ed anelastica, in quanto rigorosamente legata al dato letterale; in relazione alle stesse, pertanto, non è consentita alcuna operazione ermeneutica che, quantunque in ottica di dichiarata interpretazione storico-adeguatrice e costituzionalmente orientata, si spinga oltre il limite del significato scaturente dalla lettera della legge, pretendendo di ridefinire i requisitidell'agevolazione .

4. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata è cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda di rimborso avanzata dalla contribuente.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Le spese dei gradi di merito possono essere interamente compensate avuto riguardo alla peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda della società contribuente. Condanna l’intimata al pagamento delle spese del presente g