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Ordinanza — n. 30528/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal and extinguishes proceedings via expedited settlement payment under new law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30528/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation extinguished the tax dispute between the Revenue Agency and Gina Carraro following the submission of an expedited settlement request. Although the lower court had ruled in favor of the taxpayer regarding the synthetic assessment method, the agency paid 15% of the controversy value to terminate the case. The court declared the proceedings extinct because the statutory conditions for the expedited definition were met, leaving the agency with the option to formally deny the settlement.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186, 188, 194, 197, 198 della l. 29 dicembre 2022, n. 197: The tax proceedings are extinguished upon the timely deposit of the expedited definition request and the payment of the required installment, even if the taxpayer won the second instance.

Parole chiave

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tax proceedings extinction expedited definition request Revenue Agency settlement second instance victory L. 197/2022 provisions inchiesta per sottrazione d'imposta differimento dell'imposizione detrazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 186, della l. 29 dicembre 2022, n. 197
In proposito va ricordato che l’art. 1, comma 186, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, e s.m.i., stabilisce che “186.
Art. 1, comma 188, della l. 29 dicembre 2022, n. 197
civ., nel testo modificato a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.
Art. 1, comma 194, della l. 29 dicembre 2022, n. 197
civ., nel testo modificato a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.
Art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197
civ., nel testo modificato a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.
Art. 1, comma 198, della l. 29 dicembre 2022, n. 197
civ., nel testo modificato a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26658/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro CARRARO GINA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D'AYALA VALVA (DYLFNC45E04H501K) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAURO BEGHIN (BGHMRA61R11M103J), GIUSEPPE PIVA (PVIGPP60P12G693Y) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

VENETO n. 869/2015 depositata il 18/05/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. Con avviso di accertamento n. 839010401457/2009 l’Agenzia delle entrate - Ufficio di Padova 2, in applicazione del metodo sintetico ex art. 38, commi 4,5,6, DPR n. 600/73, rideterminava il reddito di Gina Carraro, per il periodo d’imposta 2004, in € 85.011,76 a fronte del reddito dichiarato di € 5.546,00, 2. La CTP di Padova, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente, dichiarava illegittima l’applicazione del metodo sintetico di accertamento e circoscriveva la pretesa dell’Ufficio al solo rilievo della indeducibilità dei costi per i canoni di leasing di una autovettura nel possesso della sig.ra Carraro.

3. Infine la CTR del Veneto, con sentenza n. 869/2015 depositata il 18/05/2015, rigettando l’appello dell’Ufficio e accogliendo l’appello incidentale della contribuente, annullava anche la residua ripresa a tassazione.

4. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate con quattro motivi.

5. La contribuente ha resistito con controricorso. Ha quindi depositato istanza di estinzione ai sensi della l. 29 dicembre 2022, n. 197, allegando sia l’istanza di definizione agevolata, sia la quietanza della prima rata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Pregiudizialmente occorre esaminare l’istanza di estinzione formulata dalla controricorrente.

2. In proposito va ricordato che l’art. 1, comma 186, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, e s.m.i., stabilisce che “186. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”.

3. Dispone poi il comma 188, che “In deroga a quanto previsto dal comma 186, in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, le controversie possono essere definite con il pagamento:

a) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

b) del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado” (come nella fattispecie in esame).

4. Dispone quindi il comma 194 che “La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191”.

5. Il comma 198 prevede a sua volta che “Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”.

6. Ancora, il secondo periodo del comma 197 stabilisce che “(…) In tal caso il processo è sospeso (…) ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”.

7. In disparte i termini, come noto, ampliati dalla successiva l. 30 marzo 2023, n. 34, è evidente che la prova del deposito della domanda di definizione agevolata unitamente a quella del versamento della prima rata nei termini ed alle condizioni previste, non soggetta a notifica alla controparte ex art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applicabile alla fattispecie in base al principio tempus regit actum, determina l’estinzione del giudizio.

8. Nella specie la controricorrente ha effettivamente depositato tanto la tempestiva domanda di definizione agevolata, quanto la quietanza di pagamento della prima rata, calcolata sul 15% del valore delle controversie (a fronte dell’esito vittorioso nel secondo grado di giudizio), nei termini stabiliti e in presenza di importi tutti superiori ad euro mille.

9. Ne consegue la pronuncia di estinzione del processo, ferma restando la facoltà da parte dell’Agenzia di opporre il diniego, con le conseguenze di legge. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Le spese restano a carico delle parti